Bonus Inps 600 euro: niente privacy per i parlamentari, parla il Garante

Ultime notizie sul bonus Inps 600 euro: non ci può essere una questione di privacy per i deputati parlamentari che hanno chiesto il bonus Covid.

Bonus Inps 600 euro niente privacy
Bonus Inps 600 euro: niente privacy per i parlamentari, parla il Garante

Non può sussistere una questione di privacy per i parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps 600 euro: ad affermarlo è il Garante Privacy, che ha preso posizione contro i furbetti che hanno preso il bonus Covid, dichiarando che gli stessi non possono invocare la privacy, perché in quanto personaggi pubblici il loro nome può essere reso pubblico. “La privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi in particolare una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato”, le parole dell’Autorità.

Bonus Inps 600 euro: perché non sussiste il diritto alla privacy per i parlamentari, il parere dell’Autorità

Quanto sopra esposto è maggiormente valido per chi svolge funzione pubblica, per il quale l’aspettativa di riservatezza si affievolisce, “anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti”. Inoltre il Garante ha affermato che verrà aperta una istruttoria sulla “metodologia seguita dall’Inps rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie diffuse al riguardo”.

Sostanzialmente l’Autorità ha affermato che i deputati che hanno fatto richiesta del bonus Covid sono figure pubbliche che hanno chiesto di fruire di un contributo pubblico e questo è sufficiente a far sì che la loro condotta non sia protetta dalle norma sulla privacy, in quanto prevale la trasparenza sulla riservatezza e il diritto dell’opinione pubblica (e dei media) a conoscere quanto accaduto. Inoltre la richiesta del bonus Inps 600 euro da parte di un parlamentare non rivela alcun dato sensibile che necessita di particolare protezione della privacy.

Un riferimento legislativo può anche rimandare al Codice Trasparenza, al cui articolo 26 si legge quanto segue: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”.

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