Quanti sono i gradi di giudizio civile e penale in Italia? La guida rapida

Quanti sono i gradi di giudizio in Italia nelle cause civili ed in quelle penali: presso quali giudici l’interessato può fare ricorso contro la sentenza?

Quanti sono i gradi di giudizio civile e penale in Italia? La guida rapida
Quanti sono i gradi di giudizio civile e penale in Italia? La guida rapida

Se ne sente parlare spesso, nelle notizie di cronaca giudiziaria, ed anche rivolgendosi ad un avvocato o ad un altro libero professionista o funzionario la cui attività ha a che fare con leggi e diritti. Stiamo parlando dei “gradi di giudizio” previsti dall’ordinamento giuridico italiano. Come accennato, sono citati frequentemente ma non altrettanto frequentemente viene detto con chiarezza quanti sono i gradi di giudizio in Italia, ovvero quante sono, in concreto, le chance di vedere riconosciute le proprie ragioni in tribunale. Di seguito cerchiamo di spiegare in sintesi quanti sono questi gradi di giudizio, nell’ambito civile e penale, e perché è così importante averne un quadro chiaro.

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Quanti sono i gradi di giudizio civile?

Prima di entrare maggiormente nel dettaglio, dobbiamo fare alcune premesse che ci aiutano a capire meglio il contesto di riferimento. Anzitutto, chiedersi quanti sono i gradi di giudizio in Italia significa distinguere tra giudizi civili e penali, in quanto ciascuno di essi ha una propria suddivisione dei gradi di giudizio. Inoltre, ci si potrà ben domandare cosa intende il legislatore per “grado di giudizio”. Ebbene, con questi termini si intende la fase giudiziaria che viene, per così dire, conclusa e delimitata da un provvedimento del giudice (non per forza una sentenza).

Per quanto riguarda i processi civili, va subito rimarcato che la sentenza approntata dal magistrato che decide chi ha ragione e chi ha torto su una certa controversia, è solitamente esecutiva, e quindi è in grado di attuare da subito i suoi effetti. In altre parole, sostenere che una sentenza è diventata esecutiva significa dire che di fatto è obbligatoria e vincolante per le parti. In ragione di ciò, consente dunque alla parte vittoriosa in tribunale di tutelarsi con strumenti come il pignoramento (di cui diffusamente abbiamo già parlato su queste pagine, ad esempio qui).

Tuttavia, tale provvedimento non è altresì immediatamente definitivo, ovvero – come si dice in gergo – non passa subito in giudicato. Non essendo da subito tale, è concesso un margine di tempo all’interessato per impugnarlo, ovvero per contestarne i contenuti presso un giudice di grado superiore a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Il giudice di grado superiore, a sua volta, potrà decidere di riformare, integralmente o parzialmente, detto provvedimento o di confermare quanto stabilito in esso.

Il primo grado dei procedimenti civili in Italia è composto dai giudici di pace e dai giudici di Tribunale: è la materia e/o il valore in gioco nella controversia a determinare quale di queste due categorie di giudici, sia chiamata a sentenziare, di volta in volta. In estrema sintesi, il giudice di pace giudica controversie di valore ridotto o collegate ad alcune materie specifiche; altrimenti, è il Tribunale ad essere competente. Infatti, secondo l’art. 9 del Codice di procedura civile, il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Ed è pur sempre la legge a stabilire tassativamente chi è competente ed in quali circostanze.

Come sopra accennato, chi ritiene che la sentenza emessa in primo grado non abbia riconosciuto le proprie doglianze, dando invece ragione alla parte avversaria, può impugnare il provvedimento di primo grado, nei termini di tempo consentiti dalla legge. Come? Rivolgendosi al giudice di secondo grado. Questi sarà sempre la Corte di Appello, se il Tribunale è stato l’organo giudicante in primo grado; altrimenti, è il Tribunale ad essere giudice di secondo grado, in caso di previo provvedimento emesso dal giudice di pace, in primo grado.

Chiedersi quanti sono i gradi di giudizio, comporta però anche le due seguenti puntualizzazioni: in primo luogo, la Corte di Appello ha per legge il compito di controllare e rivalutare nel merito la sentenza di primo grado, ovvero è tenuta a vagliare prove raccolte, fatti e norme utilizzate nel provvedimento, allo scopo di capire se tale sentenza è tecnicamente corretta e non ha bisogno dunque di essere riformata. In secondo luogo, la legge vigente vieta all’interessato di rivolgersi alla Corte di Appello se già il Tribunale ha emesso provvedimento in veste di giudice di Appello, ovvero a seguito di primo grado presso il giudice di pace.

A seguito di una sentenza di secondo grado che si ritiene non riconosca le proprie ragioni, resta un ultima chance all’interessato: impugnarla presso la Corte di Cassazione, con ricorso ad hoc. Pertanto, rispondendo alla domanda relativa a quanti sono i gradi del giudizio civile in Italia, essi sono tre e il giudizio di Cassazione è appunto l’ultimo.

Per esigenza di chiarezza e al contempo di sintesi, ricordiamo che la Corte di Cassazione, o Suprema Corte, non è un giudice di merito, bensì di legittimità. In altre parole, non valuta – come invece fa il giudice d’appello – il merito della controversia (ovvero fatti e prove), ma si limita a considerare se la sentenza su cui è stato fatto ricorso, è rispettosa della legge vigente. Ha sede unica a Roma, in piazza Cavour. Dettaglio non di poco conto è che una sentenza di Cassazione è sempre definitiva, ovvero non può più essere impugnata innanzi ad ulteriore giudice.

I gradi nelle cause penali

Ci si potrebbe anche domandare quanti sono i gradi di giudizio nelle cause penali. Ebbene, l’articolazione è simile a quella vista sopra con riguardo ai giudizi civili: l’organo giudicante, in queste circostanze, chiarisce se un imputato va considerato responsabile per un certo reato oppure innocente, e su tale decisione, anche qui, è ammesso ricorso.

Il primo grado nel penale prevede la competenza o del giudice di pace o del Tribunale, a seconda della gravità del reato: per i reati minori la competenza è del primo, mentre per quelli più gravi del secondo.

In base a quanto stabilito dall’art. 6 del Codice di procedura penale, la competenza è del Tribunale laddove si tratti di reati che non debbono essere giudicati né dal giudice di pace, né dalla Corte d’Assise. Spesso proprio di quest’ultima si sente parlare nelle notizie di cronaca giudiziaria, ma che cos’è esattamente? Ebbene, i giudici della Corte d’Assise – in primo grado – si occupano di giudicare le controversie penali relative ai reati più gravi e di più elevato clamore sociale, ovvero gli illeciti per cui la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni. La Corte d’Assise è un organo giudiziario collegiale caratterizzato da ben otto membri: due giudici togati, ovvero magistrati a tutti gli effetti (il presidente e il cosiddetto giudice a latere) e sei membri laici (detti “giudici popolari”). In particolare, va ricordato che la giuria popolare è composta da persone estratte a sorte, ma con almeno il diploma di licenza media inferiore.

Per quanto riguarda il secondo grado di giudizio penale, l’interessato può impugnare la sentenza di primo grado presso il Tribunale, se la sentenza impugnata è stata emessa dal giudice di pace; altrimenti, se la sentenza è stata emessa da un giudice ordinario di Tribunale, sarà possibile fare ricorso alla Corte d’Appello. Invece, se la sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise in primo grado, sarà competente in secondo grado un differente giudice, ovvero la Corte d’Assise d’Appello. Come si può ben notare, si tratta di un’articolazione dei gradi di giudizio un po’ più complessa che nell’ambito delle cause civili.

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Concludendo, come già per i giudizi civili, è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione, per motivi di legittimità, ovvero se si ritiene che il giudice che ha emesso la sentenza non abbia fatto diligentemente il proprio lavoro, redigendo un provvedimento non pienamente conforme alle leggi vigenti. In queste circostanze, la Suprema Corte non si occupa di valutare in prima battuta il merito, ovvero la eventuale colpevolezza dell’imputato, bensì valuta il contenuto “tecnico” della sentenza di appello. Se la sentenza di secondo grado è ritenuta in qualche modo erronea, viene riformata dalla Cassazione che decide o rinviando al giudice di merito (ovvero al secondo grado), oppure definendo essa stessa la causa penale.

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