Cessione del credito: come funziona il trasferimento e cos’è

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Cessione del credito: come funziona il trasferimento e cos’è 

Gli articoli contenuti nel Codice Civile sono mirati a regolare un gran numero di possibili situazioni tra privati, i cui rapporti rilevino dal punto di vista giuridico. In particolare, qui di seguito vogliamo prendere in considerazione la cosiddetta “cessione del credito“, ovvero un contratto regolato espressamente dall’art. 1260 e seguenti c.c. e, che è importante conoscere giacchè le sue finalità possono essere disparate, e riconducibili alle più diverse esigenze dei contraenti. Facciamo chiarezza.

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Cessione del credito: la definizione di cui al Codice Civile

Come appena accennato, la cessione del credito trova compiuta disciplina nella legge vigente, che lo inquadra come contratto a struttura bilaterale tramite cui il creditore cedente trasferisce ad un terzo cessionario il proprio credito verso il debitore ceduto. Così dispone il citato art. 1260: ““Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il traferimento non sia vietato dalla legge”.

Il consenso del debitore non è obbligatorio, bensì facoltativo, tuttavia la cessione del credito gli andrà comunque notificata. Ciò in quanto per il debitore è indifferente chi sia il soggetto verso cui compiere il pagamento.

Inoltre, la cessione potrà essere svolta su corrispettivo o gratuitamente: ecco perchè – in gergo – si dice che detto contratto ha causa variabile. L‘art. 1264 c.c. impone però un importante limite o vincolo alla cessione in oggetto: infatti essa “ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata“.

Tecnicamente, la cessione del credito rientra nella categoria dei contratti ad effetti reali, di cui all’art. 1376 c.c., ovvero quei contratti dai quali scaturiscono – come effetto del consenso delle parti – il trasferimento della proprietà di un certo bene (ad es. la donazione) o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato (ad es. la cessione di usufrutto) o il trasferimento di altro diritto, come appunto in questo caso il diritto di credito. Anche nel caso della cessione del credito, dunque, il consenso o accordo delle parti, dato in base alla forme ammesse dalla legge, è quindi decisivo per il trasferimento del diritto.

La forma del contratto di cessione del credito

Detto contratto di trasferimento in questione non segue particolari limiti o restrizioni per quanto riguarda la “forma”, ossia la modalità esteriore con cui si manifesta l’accordo e le volontà delle parti. Tuttavia, è obbligatorio che il cedente sia davvero titolare del diritto che vuole trasferire con il contratto di cessione del credito.

Va rimarcato però che non possono mai essere oggetto di cessione i diritti di carattere strettamente personali come, ad esempio, i crediti di natura alimentare, del minore, dell’interdetto o del datore di lavoro verso il dipendente, ma anche quelli inclusi nell’art. 1261 c.c. che dispone così: “I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali e’ sorta contestazione davanti l’autorita’ giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullita’ e dei danni“.

Non possiamo non ricordare che la cessione del credito non impone specifiche formalità o requisiti peculiari, a meno che non siano dovuti in base al negozio sottostante al contratto stesso.

Come sopra accennato, la cessione del credito deve però essere notificata al debitore, in modo da permettergli di conoscere il trasferimento del diritto: infatti, la cessione produce effetto verso il ceduto esclusivamente quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 cc.). Ma, anche anteriormente alla notificazione del contratto, il debitore che paga al cedente non è però liberato, nel caso in cui il cessionario dimostri che il debitore stesso era già a conoscenza dell’avvenuta cessione.

E’ tuttavia previsto che se il debitore in buona fede paga il cedente, prima di conoscere la cessione, è comunque liberato dall’obbligo – non è infati onerato a controllare che il creditore sia davvero tale. E’ però liberato anche se paga al cessionario prima della notifica, perché ha avuto comunque conoscenza della cessione. Va da sè che la notifica in questione ha valore anche nei confronti dei terzi.

Come funziona il meccanismo?

Messo nero su bianco il contratto di cessione del credito, sul cedente graverà l’obbligo di consegna al cessionario di quelli che sono i documenti che attestano la sussistenza del credito e che sono in suo possesso. Inoltre, al destinatario della cessione va non solo il credito, ma anche tutti i diritti come garanzie personali e reali, privilegi e altri accessori (art. 1263, intitolato “Accessori del credito”). Giacchè al cessionario potrebbero anche essere trasferiti i rischi legati all’obbligazione, il cedente deve – a norma dell’art. 1265 c.c. – garantire la sussistenza del credito al tempo della cessione, se quest’ultima è a titolo oneroso. Tuttavia”la garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio” (art. 1266 c.c.).

Nella prassi, si usa comunemente distinguere tra due diverse tipologie di cessione del credito:

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Un fac-simile di esempio del contratto in oggetto

Concludendo, vediamo di seguito un sintetico fac-simile dello schema del contratto di cessione del credito, a titolo oneroso e pro soluto, utile a chiarire ogni possibile dubbio:

lI Sig. … (cedente) vende al Sig. … (cessionario) che accetta ed acquista il credito vantato dal Sig. … (cedente) verso il Sig. … (debitore ceduto).

Il valore o prezzo della cessione è pari a euro … versati dal Sig. … al Sig. …, che ne rilascia quietanza a mezzo di … .

Il Sig. … non assume garanzia, nei confronti del Sig. …, che accetta, in ordine alla solvenza del debitore, ma garantisce l’esistenza del credito.

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