Rendite Inail e nuovi importi: quali sono e quanto valgono

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Rendite Inail e nuovi importi: quali sono e quanto valgono

Le ultime novità ci dicono che le prestazioni per infortuni e malattie professionali hanno subito un (lieve) incremento: infatti il Ministero del Lavoro ha recentemente dato l’ok alle delibere dell’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, con tre decreti ad hoc (nn. 91/2020, 92/2020, 68/2020) appena pubblicati. Vediamo allora cos’è cambiato e perchè si può parlare di mini-rivalutazione delle rendite Inail.

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Nuove rendite Inail: l’ok del Ministero del lavoro e le aree interessate

Come accennato, l’aumento dell’importo delle rendite Inail è dipeso da una doppia approvazione, prima dell’Inail stesso e poi del Ministero del Lavoro. Si tratta di una novità che riguarda le prestazioni per infortuni e malattie professionali che si applica retroattivamente, ovvero a partire dal primo luglio 2020. In termini percentuali, di quanto è stato l’incremento?

Ebbene, si tratta di uno 0,5% in più per quanto riguarda i settori dell’industria, dell’agricoltura, settore marittimo e medici radiologi. Come detto sopra, sono stati tre decreti ministeriali a confermarlo, con pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito internet del Ministero del Lavoro, che danno l’ok alle altrettante delibere Inail e che saranno di seguito recepiti a breve, dalla consueta circolare Inail. Ecco in sintesi quali sono le novità:

Assegni continuativi mensili: le novità

Le buone notizie non sono finite qui: per quanto riguarda gli assegni continuativi mensili, essi spettano ai superstiti, ovvero i coniugi e figli, di titolari di rendite Inail:

I superstiti hanno dunque diritto ai seguenti importi:

Come detto all’inizio, i nuovi importi effettivi scattano dal primo luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, e oscillano tra un minimo di 307,35€ e un massimo di 1.781,92€ per il settore industria e da 384,97€ a 1.855,06€ per il settore agricoltura. L’importo è direttamente proporzionale alla percentuale di inabilità (dal 50% fino al 100% con assistenza continuativa).

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Assegno per assistenza personale continuativa e per incollocabilità

Novità anche per l’assegno che integra una rendita già incassata dall’Inail e che viene versato in ipotesi d’invalidità che abbisogni di un’assistenza personale continuativa, per la sussistenza di una specifica e grave condizione patologica. In buona sostanza, consiste in una sorta di di indennità di accompagnamento: infatti, se già è versata quest’ultima , non si matura il diritto all’assegno in oggetto. In sintesi, il suo importo dal primo luglio, è pari a euro 547,75.

Concludendo, ricordiamo altresì che per quanto riguarda l‘assegno di incollocabilità, ovvero la prestazione economica versata agli invalidi under 65, per infortunio o malattia professionale, che si trovano nell’impossibilità di ottenere l’assunzione obbligatoria, il suo importo sale dal primo luglio 2020, e si attesta alla cifra di  263,37€ al mese.

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