Multa scout speed nulla se manca segnalazione: ecco il perchè dei giudici

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Multa scout speed nulla se manca segnalazione: ecco il perchè dei giudici

Avevamo già parlato dello scout speed, un particolare strumento utilizzato dalle forze dell’ordine per rilevare le infrazioni al Codice della Strada, compiute dagli automobilisti sulla rete viaria italiana. Esso altro non è che un autovelox, il quale però si differenzia per il fatto che non è fissato su un punto ben preciso, presso la sede stradale, ma è collocato dentro la volante della polizia in movimento oppure opera nell’auto ferma. Inoltre, rileva la velocità dei mezzi in entrambe le direzioni, fino a tre corsie.

Qui di seguito vogliamo porre attenzione sulla giurisprudenza in materia – da ultimo la sentenza del giudice di pace di Fondi n. 499 del 2020 – con la quale è ribadito un indirizzo ormai consolidato, che riguarda tutti gli autovelox e dunque anche lo scout speed: i controlli tramite scout speed abbisognano sempre di apposita preventiva segnaletica delle postazioni. Vediamo più da vicino il perchè.

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Scout speed e obbligo di presegnalazione: le ragioni

Quello della segnalazione dello scout speed consiste in un obbligo specifico e inderogabile che deve essere rispettato dagli organi di polizia stradale. Anzi, violare l’obbligo citato vanifica gli accertamenti effettuati dall’apparecchio, comportando la nullità delle multe collegate ad accertamenti non previamente segnalati agli automobilisti.

Due gli scopi dell’installazione e utilizzo dei vari sistemi elettronici di controllo della velocità:

Ecco perchè, secondo ormai consolidata giurisprudenza, gli strumenti scout speed devono essere segnalati con cartelli predisposti ad opportuna distanza dal punto di rilevamento, al fine informare in anticipo gli automobilisti di tale modalità di accertamento elettronico, dinamico e temporaneo.

Soprattutto, è intuibile che una razionale organizzazione delle segnalazioni può evitare la spiacevole situazione nella quale l’automobilista, trovandosi a “sorpresa” di fronte alla pattuglia, possa frenare improvvisamente, proprio nei pressi dell’apparecchiatura, con il pericolo concreto di causare incidenti, anche gravi, come i non rari tamponamenti a catena.

Ecco allora che un eventuale ricorso contro una multa inflitta causa scout speed potrà essere agevolmente accolto, laddove l’interessato dimostri che il dispositivo non è stato adeguatamente segnalato in anticipo.

Le norme a sostegno dell’obbligo di segnalazione

La giurisprudenza in tema di scout speed ha recentemente ricordato che la tesi della nullità della multa è fondata anche su quanto disposto dalla cd. direttiva Minniti, ossia il decreto Ministero dei Trasporti del 15/08/2017 , il quale afferma che “l’impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di previsione“.

In caso contrario, le autorità opererebbero in contrasto con i citati principi costituzionali di trasparenza, legalità e imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione. In altre parole, laddove manchi ogni forma di presegnalazione, il guidatore si ritroverebbe vittima di controlli “a sorpresa”: infatti, la legge vigente non vuole che l’automobilista sia sorpreso in flagranza di condotta contraria alla legge per multarlo, bensì mira a far rispettare i limiti di velocità, tramite appunto adeguate segnalazioni con cartelli. La finalità, insomma, deve essere sempre di prevenzione, e non di punizione.

La giurisprudenza ha questo orientamento, anche in virtù dell’all‘art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada, per cui le postazioni di controllo della velocità devono essere sempre preventivamente segnalate e ben visibili, tramite cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. La finalità deve essere quella di orientare la condotta degli automobilisti al rispetto delle regole del CdS, come anche acclarato più volte dalla Corte di Cassazione.

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Quest’ultima in particolare ha sottolineato che la ragione della pre-segnalazione dello scout speed va individuata nel rispetto dell'”obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della ‘sorpresa ingannevole’ dell’automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico“.

Concludendo, ai fini della validità del verbale di accertamento e quindi per evitare una multa nulla, è obbligatoria la preventiva idonea segnalazione, agli automobilisti, della postazione di autovelox con cartellonistica o dispositivi luminosi ben visibili. Ciò si applica anche agli autovelox mobili, ossia gli scout speed usati dai poliziotti.

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