Vendita online di oggetti da parte di privato: il compenso va tassato?

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Vendita online di oggetti da parte di privato: il compenso va tassato?

Oggigiorno le vendita online di oggetti è sempre più diffusa: in molti infatti ritengono o hanno ritenuto opportuno rivendere qualche vecchio bene di proprietà, magari trovato per puro caso in cantina o in garage. E il web aiuta le compravendite, giacchè ultimamente sono nate varie app per smartphone e portali che agevolano la vendita online tra soggetti privati.

Il punto è però capire se questi trasferimenti hanno rilievo sul piano fiscale o sul piano della dichiarazione dei redditi: chi si occupa di vendita online di oggetti propri, deve pagare qualche tassa? Scopriamolo di seguito.

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Vendita online da parte di privato: le 3 tipologie

La compravendita di oggetti tra privati è molto praticata in Italia, specialmente oggi con i portali dedicati, come ad esempio Ebay. Stando comodamente seduti a casa, il privato che vuole fare una vendita online, può contattare tantissimi potenziali acquirenti.

Come anticipato all’inizio, ci si può legittimamente domandare se dette operazioni commerciali, effettuate tra privati per il tramite del web, sono soggette a tassazione. Ovvero: il compenso che percepisce il venditore rileva ai fini fiscali? e deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi?

Per capire come comportarsi e se sorgono obblighi, in veste di contribuente nei confronti del Fisco, occorre rimarcare che l’attività di vendita online di beni è ricollegabile a tre ipotesi differenti. A ciascuna di esse, corrispondono tre diverse conseguenze dal lato fiscale. Ecco il sintetico quadro:

Ecco che è necessario fare attenzione alle concrete modalità di svolgimento dell’attività di vendita online, per capire se scatta la tassazione oppure no.

Vendita online di oggetti episodica: c’è tassazione?

Se il privato vende online servendosi di uno dei tanti portali o app per questo genere di operazioni, e dà luogo ad una cessione una tantum di un bene, in via assolutamente eccezionale e non abituale, non integra certamente un’attività commerciale. E ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di vendita online di un oggetto nuovo oppure usato, o ancora realizzato dallo stesso privato come prodotto di artigianato.

Tipici i casi della vendita di un solo mobile, di un quadro, di una bicicletta, per fare qualche esempio: in queste circostanze, la vendita online (o non online) tra privato e privato non comporta alcuna tassazione.

Insomma, è il carattere episodico della vendita a non conferire all’attività l’aspetto ‘commerciale‘. E ciò a prescindere dal guadagno economico incassato dalla compravendita in questione. Ecco allora che non rilevano obblighi fiscali particolari.

Ne consegue che, essendo il reddito incassato dalla vendita online non incluso nel reddito da tassare, il privato che fa la vendita online non deve indicare la cifra incassata nella dichiarazione dei redditi.

Lo stesso ragionamento vale anche con riferimento all’imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Infatti, dette vendite sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per assenza del requisito soggettivo e perciò non richiedono alcun adempimento ad hoc.

Il consiglio che si può dare al privato è comunque quello di porsi al riparo da ogni rischio, costituendo una documentazione che comprovi la provenienza del guadagno incassato dalla vendita online e quindi l’estraneità a ogni ipotesi di imposizione fiscale. Fondamentale è, sempre e comunque, l’eccezionalità della vendita.

Vendite occasionali: scatta la tassazione ai fini Irpef

Diverso è il caso della partecipazione a mercatini per vendere oggetti propri non più usati: siamo di fronte al classico esempio di attività commerciale occasionale. Quella che altresì si verifica se il privato fa pubblicità per vendere gli oggetti su siti come Ebay. Tipica è l’ipotesi degli hobbisti che producono oggetti e poi cercano di venderli.

Il punto è che qui, pur trattandosi di vendite non frequenti e costanti, c’è però un’organizzazione e preparazione particolari. C’è insomma un’attività commerciale occasionale.

In tali circostanze, il reddito che scaturisce dalla vendita online (o non online) va incluso nella categoria dei “redditi diversi” del TUIR e i ricavi devono perciò essere oggetto di tassazione Irpef (e non Iva), al netto delle eventuali spese pagate.

Il quadro reddituale da considerare è il quadro E del modello 730 o il quadro RL del modello redditi PF. Lo rimarchiamo: fanno parte di questa categoria sia le vendite fatte nei mercatini degli hobbisti, sia quelle svolte online.

Attenzione però: se la varietà e la quantità di oggetti prodotti e venduti nel tempo è costante e non meramente occasionale, il privato contribuente esce da questa categoria, dando luogo ad un’attività commerciale abituale, come ora vedremo più nel dettaglio.

Attività commerciale abituale: qual è la tassazione applicata?

La terza ipotesi riguarda la vendita online di oggetti che si verifica con abitualità, costanza, organizzazione e sistematicità nel corso del tempo. In dette circostanze, si ha quel nella legge è chiamato ‘reddito d’impresa’. Tipico è il caso di chi dirige un sito web per vendere gli oggetti che produce come artigianato, una sorta di negozio web.

Pertanto, il contribuente che si dedica con frequenza a questo genere di vendita online (o anche non online, ad es. presso mercatini), deve sapere che va incontro all’obbligo di tassazione del relativo reddito sia ai fini Irpef che Irap. Ecco che è necessario aprire la partita Iva, fare la comunicazione in Camera di Commercio, ma anche all’Inps. E ovviamente c’è anche l’obbligo di indicare il reddito in dichiarazione.

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In buona sostanza, chi vuole vendere online con costanza, deve aprire un’impresa a tutti gli effetti, e deve essere considerato un imprenditore, sottoposto dunque agli obblighi fiscali e a tutti gli adempimenti del caso. Non solo: deve tenere con precisione i libri e registri, i dati delle liquidazioni e dei versamenti periodici, la documentazione dei corrispettivi di vendita ecc.

Concludendo, è opportuno dunque prestare attenzione alla classificazione sopra esposta, ben comprendendo che se si vuole esercitare la vendita online per ricavarne un reddito costante nel tempo, occorrerà anche far fronte agli obblighi fiscali connessi.

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