Maternità facoltativa: importo stipendio e quanto si prende

Maternità facoltativa: importo stipendio e quanto si prende 

La maternità facoltativa, o congedo parentale, è una delle non poche misure ideate dal legislatore per favorire la lavoratrice madre nei primi anni di vita del figlio. Infatti, usufruendo di questo istituto la donna ha più facilità nell’occuparsi della prole, soddisfacendone i bisogni affettivi e relazionali.

Qui di seguito vogliamo focalizzarci però sull’aspetto economico della maternità facoltativa, ovvero: in queste circostanze, a quanto ammonta lo stipendio e quanto, di fatto, si prende? Sono domande che legittimamente una lavoratrice madre si può fare, pertanto più avanti forniremo le risposte.

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Maternità facoltativa: cos’è in breve

Abbiamo appena accennato al fatto che la legge vigente, in tema di rapporti di lavoro, concede alla lavoratrice neo-madre numerosi strumenti di conciliazione delle esigenze personali e familiari con il rapporto di lavoro in essere, salvaguardando sia la relazione con l’azienda, sia i rapporti affettivi in famiglia.

Terminato il periodo di astensione obbligatoria, la maternità facoltativa costituisce uno strumento per ritardare il rientro in servizio. Infatti, la donna lavoratrice può scegliere di permanere assente attraverso questo istituto, detto anche congedo parentale.

Sul piano retributivo, dobbiamo rimarcare che durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (pari a 5 mesi) la lavoratrice ottiene dall’Inps un’indennità economica corrispondente all’80% della retribuzione media giornaliera incassata nel periodo di paga immediatamente anteriore all’inizio del periodo di astensione. Ben diverso è l’importo spettante in caso di maternità facoltativa, che per sua natura, è un istituto che non si applica automaticamente alla lavoratrice-madre: è necessario infatti fare domanda ad hoc.

Vi deve essere insomma una libera iniziativa in tal senso da parte della donna, che deve fare richiesta di maternità facoltativa, scegliendo tra una delle seguenti modalità:

Ricordiamo altresì due aspetti essenziali del congedo parentale o maternità facoltativa: la richiesta va effettuata prima dell’inizio del periodo di congedo voluto. Pertanto, se la donna fa domanda successivamente all’inizio del periodo facoltativo di assenza, saranno pagati esclusivamente i giorni successivi alla data di presentazione della domanda in oggetto. Inoltre, il congedo parentale va richiesto entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Chi ne ha diritto?

La legge consente ai genitori naturali, che abbiano un rapporto di lavoro subordinato in essere, di servirsi del congedo parentale entro i primi 12 anni di vita del figlio per un periodo totale, per ambo i genitori, che non può oltrepassare i 10 mesi. 

Ma attenzione: il periodo in questione sale fino a 11 mesi se il padre lavoratore si assenta dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.

Il diritto collegato alla maternità facoltativa subisce però un importante limitazione: infatti, in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro all’inizio o durante la fruizione del congedo in oggetto, il diritto citato viene meno dalla data di fine rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda i soggetti che possono avvalersi di tale istituto, va altresì ricordato che il congedo parentale non è rivolto soltanto ai genitori naturali ma anche ai genitori adottivi o affidatari, con le stesse modalità. Tuttavia l’istituto è utilizzabile entro dodici anni, calcolati a partire dalla data di entrata del minore adottato o affidato nella famiglia, a prescindere dalla sua età.

Qual è lo stipendio in queste circostanze?

A questo punto, possiamo chiarire il fattore economico della maternità facoltativa, ovvero quanto si prende, optando per un ulteriore periodo di astensione dal luogo di lavoro.

Ebbene, a coloro che usufruiscono di questo istituto va versata un’indennità a carico dell’Inps, corrispondente al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata in relazione alla retribuzione del mese anteriore all’inizio del periodo di congedo entro i primi 6 anni di vita del bambino o entro i primi 6 anni dalla data in cui il minore è entrato a far parte della famiglia in caso di adozione o affidamento.

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Non solo, vale anche la regola per cui è attribuita un’indennità corrispondente al 30% della retribuzione media giornaliera dai 6 anni e un giorno fino agli 8 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, esclusivamente se il reddito individuale del genitore che domanda il congedo è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed ambo i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo totale pari a 6 mesi. Inoltre, se il congedo parentale si realizza dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento), la lavoratrice non ha diritto a incassare alcun pagamento. Tuttavia, è possibile domandare di svolgere il periodo di astensione dal lavoro, ma senza retribuzione.

Concludendo, ricordiamo che sebbene l’indennità in oggetto sia formalmente versata dall’Inps, è l’azienda presso cui si lavora, ad anticiparla in busta paga, rispettando le tipiche scadenze. In un secondo tempo, sarà portata a conguaglio con i contributi previdenziali che l’azienda deve all’Istituto di previdenza.

Si suggerisce, in ogni caso, di fare riferimento alla circolare ad hoc redatta dall’Inps.

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