Giudice di legittimità e giudice di merito: qual è la differenza?

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Giudice di legittimità e giudice di merito: qual è la differenza?

Il diritto è caratterizzato da molteplici differenze tra concetti che, all’apparenza, possono risultare molto simili ma che, se visti nel dettaglio, non lo sono affatto. Una di queste differenze è quella che sussiste tra giudice di legittimità e giudice di merito. Vediamola di seguito e scopriamo perchè le due categorie di magistrati vanno tenute distinte.

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Il giudice di merito non è giudice di legittimità: il suo ruolo

Prima di occuparci del giudice di legittimità, cerchiamo di capire subito quali sono le funzioni di un giudice di merito. Egli è un magistrato che opera in tribunale, nell’ambito di un cosiddetto ‘giudizio di merito’, ossia un procedimento mirato a chiarire e dettagliare tutte le vicende, i fatti e gli avvenimenti che hanno condotto le parti alla lite innanzi al magistrato.

Ecco allora che appare intuibile il compito del giudice di merito: questi deve ricostruire le dinamiche della controversia, ed anzi deve indicarle nella motivazione e nel ragionamento con il quale giunge ad una certa sentenza. I fatti, le vicende e gli avvenimenti debbono dunque emergere dal testo del suo provvedimento, così come ricostruiti dopo attenta analisi e a seguito dei racconti delle parti in causa, la produzione di documenti e ogni tipo di prova considerata idonea, nonché tramite le spesso decisive testimonianze.

Pertanto, la sentenza del giudice di merito sarà distinta da quella del giudice di legittimità – che tra poco vedremo – poichè è risultato della valutazione delle pretese delle parti, dei fatti e delle prove prodotte. Non solo: la sentenza del giudice di merito è anche e soprattutto frutto del corretto inquadramento del caso concreto nelle regole giuridiche applicabili per un certa tipologia di controversia (ad es. le regole penalistiche sulle sanzioni per il reato di rapina o di truffa).

Il giudice, considerando attentamente ciascun elemento di fatto e ciascun elemento di diritto, prende così il nome di ‘giudice di merito’, poiché appunto entra nel merito, motivando nella sentenza le ragioni di fatto e di diritto su cui ha fondato il proprio convincimento e l’attribuzione di responsabilità per i fatti.

Il giudice di legittimità si rivolge soltanto alle questioni di diritto

Chiarito il ruolo del giudice di merito, risulta più agevole capire perchè il giudice di legittimità si differenza dal giudice di merito. Questi svolge il suo lavoro e svolge la sua analisi non in rapporto alle questioni di fatto, ma esclusivamente in relazione alle questioni di diritto.

In buona sostanza, non sottopone i fatti oggetto di controversia giudiziaria ad una nuova valutazione nel merito, come invece accade per i giudici di primo grado e per il giudizio di appello. Ecco perchè la valutazione del giudice di legittimità riguarda sempre una controversia in passato già oggetto di sentenza di un giudice di merito.

Unico ruolo del giudice di legittimità è dunque quello di verificare la esatta applicazione, da parte del precedente giudice, di quelli che sono i principi di legge e le norme di dettaglio che riguardano la controversia in gioco. Detto giudice valuta insomma l’operato di chi l’ha preceduto nel giudicare; non deve ricostruire i fatti e l’accaduto, bensì deve porre attenzione alle mere questioni di diritto sostanziale e processuale, ossia gli aspetti più tecnici della lite.

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La Corte di Cassazione, sulle cui sentenze spesso ci soffermiamo, è, nel nostro ordinamento giuridico, il giudice di legittimità per antonomasia. E’ interessante notare quanto segue: nel caso in cui il controllo della Suprema Corte stabilisca che la sentenza del giudice di merito include uno o più errori sul piano dell’applicazione del diritto al caso specifico, questo provvedimento anteriore sarà annullato. Conseguentemente, sarà possibile l’eventuale rinvio ad altro giudice di merito per un nuovo provvedimento sulla controversia.

Concludendo, appare chiaro perchè giudice di merito e giudice di legittimità sono da intendersi come due figure con funzioni distinte e che non vanno mai confuse. Sul piano temporale, in particolare, il giudice di legittimità interviene sempre, in un secondo tempo, rispetto ad una sentenza emessa dal giudice di merito.

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