Bond greci: scattano i risarcimenti da parte delle banche. Ecco perchè

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Bond greci: scattano i risarcimenti da parte delle banche. Ecco perchè

Una sentenza molto interessante e recente, emessa dal Tribunale di Vicenza, contiene principi di diritto che potrebbero dare il via a numerose richieste di risarcimento e restituzione degli investimenti, da parte dei clienti nei confronti degli istituti di credito. Ci riferiamo al caso dei bond greci, che ricorda da vicino quello dei bond argentini. Infatti, dopo la precedente statuizione del Tribunale di Prato nel 2015, provvedimento di analogo contenuto è stato emesso dal giudice vicentino, che ha condannato una banca alla restituzione dell’importo investito in bond greci, per la somma pari a € 311.837,45 più gli interessi. Vediamo più da vicino.

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Bond greci: l’istituto di credito non ha adeguatamente informato il cliente

Il Tribunale di Vicenza ha motivato la sentenza di condanna al risarcimento danni, nell’ambito della vicenda bond greci, ritenendo la banca inadempiente rispetto a precisi doveri di diligenza professionale e di informazione ad un suo cliente. Se la banca avesse rispettato detti obblighi, l’investitore non avrebbe perso totalmente l’investimento compiuto, cosa nei fatti poi accaduta.

Insomma, la banca avrebbe dovuto essere ben più accorta nell’avvertire dei rischi insiti nell’investimento in obbligazioni o bond greci, giacchè non può non notarsi che sussiste una consistente giurisprudenza collegata ai cosiddetti “tango bonds” argentini, in cui il default era oggettivo e assolutamente prevedibile. Nelle circostanze dei bond greci, non c’è grande differenza in quanto nello stato ellenico, la situazione finanziaria celava fin dal 2012 un default non ufficializzato in senso proprio, ma verificatosi nei fatti.

Gli obblighi violati dall’istituto di credito nei confronti del cliente investitore, per il Tribunale di Vicenza, sono perciò collegati ad un inadempimento sia precontrattuale che contrattuale. In estrema sintesi, la banca ha sbagliato perchè il cliente investitore – peraltro non un investitore abituale – non è stato dettagliatamente informato e reso edotto dei rischi oggettivi nell’investire in titoli o bond greci. L’istituto, insomma, non è sceso adeguatamente nel merito, durante gli incontri con il cliente, non facendo capire a quest’ultimo i concreti rischi derivanti dalla sottoscrizione di un investimento di questo tipo.

Gli obblighi di informazione preventiva sono fondamentali

Di seguito riportiamo le parole utilizzate dal giudice vicentino, che ben chiariscono quali sono i profili di responsabilità per la banca condannata a restituzione e risarcimento: “l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati, e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento“.

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Ed è nel materiale analizzato in corso di causa, che è emersa la responsabilità nei confronti del privato investitore. Infatti, in base agli esami degli allegati agli ordini di acquisto delle obbligazioni compravendute, non è scaturita la prova di una corretta, completa e comprensibile attività informativa, da parte dell’istituto. Inoltre, il cliente vittima dei bond greci – nel questionario compilato per firmare il contratto quadro – aveva chiaramente reso noto di non avere conoscenze di dettaglio in tema di investimenti in prodotti finanziari. Un motivo in più, insomma, per rispettare gli obblighi informativi tipici degli intermediari finanziari.

Pertanto, alla luce di quanto emerso in corso di causa, le circostanze per le quali un cliente con propensione al rischio media, non sia stato adeguatamente informato in via preventiva, circa i rischi di investire in obbligazioni (bond greci) di un paese a rating BBB+ (in discesa), non possono che condurre ad una sentenza di condanna al risarcimento, per violazioni dei doveri di informazione.

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