Bonus Auto: Legge 104 e sconti, guida Agenzia delle Entrate

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Bonus Auto: Legge 104 e sconti, guida Agenzia delle Entrate 

Compreso bonus auto con la legge 104, si legge sulla guida stilata dall’Agenzia delle Entrate. Chi ha la 104, è portatore cioè di un handicap e presenta una ridotta mobilità, può usufruire di alcuni benefici fiscali nel settore automobilistico. Tra questi: detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; Iva agevolata al 4% sull’acquisto; esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Possono usufruire delle agevolazioni, si continua a leggere sulla guida:  non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, o disabili con ridotte/impedite capacità motorie.

Ovviamente, si potrà usufruire dei bonus auto se e solo se i veicoli sono utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, possedendo un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, sarà lo stesso familiare a beneficiare delle agevolazioni.

Bonus Auto: Legge 104, le agevolazioni

Di seguito le agevolazioni in dettaglio previste dalla guida dell’Agenzia.

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono sia le autovetture, senza limiti di cilindrata sia autocaravan, motocarrozzette e motoveicoli, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto. Questa è da calcolarsi su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione è disponibile per un solo veicolo nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto.  Solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, sarà possibile beneficiare della detrazione una seconda volta in 4 anni.

La detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate. Le auto a benzina devono avere una cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici. Fino a 2.800 centimetri cubici quelle con motore diesel.

Con veicolo ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%). Inoltre quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%). Deroga in caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro rateizzando nuovi e diversi adattamenti.

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing. E’ necessario, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.

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