Personale Ata 2017: modello sbagliato, nessuna esclusione da graduatoria

Personale Ata 2017: modello sbagliato causa esclusione da graduatoria?

Personale Ata 2017: modello sbagliato, nessuna esclusione da graduatoria.

Tra i motivi dell’esclusione dalle graduatorie per il personale Ata III fascia figura anche la compilazione del modello sbagliato? È questa una delle questioni più attuali relativi alle graduatorie del personale Ata, pertanto è meglio fare chiarezza su alcuni punti. Come ha già fatto Orizzonte Scuola, infatti, che ha illustrato le principali cause che possono comportare esclusione. Tra queste, però, il modello sbagliato non figura. Per una maggiore trasparenza di informazioni, infatti, bisogna fare riferimento all’articolo 8 del Decreto Ministeriale 640 del 30 agosto 2017. Questo articolo, infatti, riguarda le cause della Nullità della domanda e della conseguente Esclusione della procedura.

Personale Ata 2017 e graduatoria: casi di nullità domanda ed esclusione da procedura

Nell’articolo 8 si legge al comma 1: “Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell’aspirante o inoltrate oltre il termine indicato”. In aggiunta a questo, sono nulle anche quelle domande in cui non è possibile in nessun modo “evincere le generalità dell’aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono”. Quindi, oltre all’invio della domanda dopo la scadenza, la nullità viene causata anche quando non è possibile identificare l’aspirante.

A decidere sull’esclusione degli aspiranti, è poi l’Amministrazione scolastica. Chi ha fatto domanda può essere escluso se sono state presentate domande in più istituti scolastici nella stessa provincia o in province diverse. Oppure abbiano presentato richiesta online senza l’opportuna domanda di inserimento o conferma di aggiornamento. Anche la mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione. Così come, logicamente, la produzione di autocertificazioni false o dichiarazioni mendaci.

Personale Ata 2017: modello errato non causa esclusione da graduatorie

Come abbiamo potuto leggere sopra, dunque, la compilazione e l’invio del modello sbagliato non si annovera tra le cause che comportano l’esclusione dalle graduatorie. Per la presentazione della domanda, infatti, vi erano due modelli. Il modello D1 riguardava chi aveva inoltrato per la prima volta la domanda di inserimento. Il modello D2, invece, era riservato esclusivamente a chi era già presente nella graduatoria. E pertanto erano chiamati a confermare il proprio profilo o ad aggiornarlo con eventuali titoli ulteriori.

Dunque, in caso di modulo errato, come bisogna comportarsi? In tal senso non esiste una soluzione definitiva. Per Orizzonte Scuola, ad esempio, “la segreteria scolastica che ha ricevuto la domanda dovrebbe contattare il candidato per dargli modo di sanare l’errore”. Come? Tramite una dichiarazione personale in cui certifica l’errore avvenuto. E di conseguenza una precisazione in cui richiede quanto contenuto nel modello giusto, ma erroneamente non compilato.

Chi invece è già incluso nelle graduatorie permanenti Ata (24 mesi) e voleva cambiare provincia, avrebbe dovuto compilare il modello D4. Come riporta Miur Istruzione, la domanda di inserimento non potrà essere presa in carico se non è stato compilato e allegato alla richiesta di cambio provincia il modello D4.

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