Invalidità civile Inps e benefici: quando spettano i permessi retribuiti

Negli ultimi anni sono numerose le norme in favore dell’invalidità civile da parte dell’Inps. Il dipendente che risulta invalido civile.

Legge 104 e invalidità civile: quando spetta e domanda
Invalidità civile Inps e benefici: quando spettano i permessi retribuiti

Permessi retribuiti per invalidi civili


Negli ultimi anni sono numerose le norme in favore dell’ invalidità civile da parte dell’ Inps. Il dipendente che risulta invalido civile, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, ogni anno ha a disposizione un congedo straordinario e il diritto anche ad assenze retribuite per cure termali.  Ci può essere, ad esempio, la retribuzione del congedo per sottoporsi alle cure riabilitative dei cardiopatici. Stessa cosa per chi ha bisogno di cure fisioterapiche, a causa di menomazione o infermità. Con un preavviso del medico provinciale, il congedo si può usufruire anche per le terapie relative a patologie oncologiche.

Invalidità civile: come fare domanda

Per ottenere queste assenze retribuite, il dipendente deve effettuare diverse operazioni. Come prima cosa deve presentare al datore di lavoro una domanda di congedo, in cui risulti la necessità della terapia causata dell’infermità invalidante riconosciuta. Bisogna allegare alla domanda il certificato di riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% da parte dell’ ASL. Dopodiché c’è da allegare anche una richiesta da parte di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o che appartenga ad una struttura sanitaria pubblica. Da questa si deve rilevare la necessità della terapia per l’ infermità che si possiede. Una volta concluse le cure, il lavoratore dovrà presentare un’attestazione idonea che certifichi di aver effettuato le cure. La certificazione, se le cure sono durature, può essere anche cumulativa.

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Invalidità civile: la durata

Le assenze degli invalidi con riduzione di capacità lavorativa superiore al 50% sono necessarie per sottoporsi a terapie sanitarie e costituiscono così un congedo straordinario rimborsato. La sua durata può essere di massimo 30 giorni nel giro dell’anno e si può beneficiare in periodi differenti e spezzati.

Invalidità civile: quanto spetta ai dipendenti

Il periodo di congedo retribuito valido per le terapie è ricompensato con un indennità pari a quella che si assegna per malattia. Questa spesa è, completamente, a carico del datore di lavoro, punto che ha chiarito anche il Ministero del Lavoro. Sebbene abbia la stessa retribuzione della malattia, questi di 30 giorni di assenza non rientrano nel comporto per malattia.

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