Assegno sociale Inps: requisiti e residenza, ecco come si calcolano

Assegno sociale Inps: requisiti e residenza

Assegno sociale Inps: requisiti e residenza, ecco come si calcolano

Requisiti e assegno sociale inps, quando conta la residenza


Quando si parla di assegno sociale Inps si devono tenere bene a mente i requisiti da possedere per poterne beneficiare. Si tratta di requisiti anagrafici, ovviamente, ma anche reddituali e di residenza. L’assegno sociale (già pensione sociale, fino al 31 dicembre 1995) spetta infatti a tutti i cittadini italiani e stranieri, che risiedano in Italia. A differenza delle prestazioni previdenziali, infatti, l’assegno sociale, in quanto misura assistenziale, non può essere erogato a chi vive all’estero. Andiamo quindi a fare un breve riepilogo informativo sui requisiti per ottenere l’assegno sociale Inps; nonché a vedere come si calcolano gli anni di residenza obbligatoriamente richiesti.

Assegno sociale Inps: requisiti di età e reddito

A partire dal 1° gennaio 2019 non sarà più sufficiente avere 66 anni e 7 mesi per fare domanda di assegno sociale. Infatti, come per la pensione di vecchiaia, il requisito sarà alzato a 67 anni. Oltre al requisito anagrafico, i soggetti che vorranno fare domanda dovranno rispettare quello reddituale. E quindi non avere un reddito superiore a 5.824 euro (o 11.649,82 euro in caso di soggetto coniugato).

Come abbiamo scritto sopra, l’assegno sociale può essere erogato a cittadini italiani e stranieri. Per i cittadini comunitari sarà necessaria l’iscrizione al comune di residenza; per i soggetti extracomunitari sarà invece richiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

A proposito di residenza, saranno richiesti almeno 10 anni di residenza continuativa in Italia. Ribadiamo infatti che chi è residente o vive all’estero non potrà beneficiare dell’assegno sociale.

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Assegno sociale Inps: 10 anni di residenza, come si calcolano

Al momento della richiesta di assegno sociale, il soggetto già deve risiedere in Italia. Ovviamente tale requisito deve rispettare la realtà. Se a seguito di controlli venisse accertato che la residenza effettiva sia altrove (e fuori dall’Italia), allora la prestazione sarebbe revocata immediatamente.

All’articolo 10 della Legge n. 13/2008 si legge testualmente quanto segue. “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, è corrisposto agli aventi diritto; a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.

Ciò significa che questi 10 anni possono essere anche maturati in un periodo non vicino al momento della presentazione della domanda. Se il soggetto che fa domanda nel 2019 ha soggiornato in Italia dal 2003 al 2013, mentre negli anni seguenti ha passato alcuni periodi all’estero, avrà diritto a fare domanda di assegno sociale, rispettando il requisito di “almeno 10 anni” di residenza.

Come riporta Pensioni Oggi, per i cittadini italiani sarà sufficiente il certificato di residenza, che testimonierà quanto richiesto. Per i cittadini stranieri, invece, “il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l’obbligo di presentare a corredo della relativa istanza”.

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