Contributi Inps 2019: prescrizione o decadenza, cosa cambia e per chi

Che differenza c’è tra prescrizione e decadenza dei contributi Inps? Quali sono i termini entro cui scatta l’uno o l’altro istituto?

Contributi Inps 2019: prescrizione o decadenza, cosa cambia e per chi

Prescrizione contributi Inps o decadenza, le differenze


Che differenza c’è tra prescrizione e decadenza dei contributi Inps? Quali sono i termini entro cui scatta l’ uno o l’ altro istituto? In che modo, entrambi possono riguardare chi riceve un trattamento pensionistico dall’ ente previdenziale?

Contributi Inps: la prescrizione

Il termine dopo il quale scatta la prescrizione per i contributi Inps scatta dopo 5 anni dall’ eventuale mancato versamento. Tuttavia, tale termine può essere prorogato fino a un massimo di 10 anni in due casi:

Chi vuole verificare l’ assenza di lacune nella propria storia contributiva dovrà accedere al portale Inps, quindi, controllare l’ estratto conto riguardante la propria posizione assicurativa.

Contributi Inps: la decadenza

In generale, per decadenza si intende la perdita di un diritto per il mancato adempimento di disposizioni di legge entro un certo termine. Dunque, la legge in materia di pensioni ha disposto che i contributi e i premi non versati dal debitore devono essere iscritti a ruolo dall’ ente previdenziale entro il 31 dicembre dell’ anno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il versamento (in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ ente).
Detto ciò, bisogna precisare che i contributi e i premi dovuti in seguito ad accertamento – su cui pesa, quindi, un procedimento giudiziario – dovranno essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre alla data di notifica del provvedimento. Non rispettare tale termine fa scattare, appunto, la decadenza. In pratica, la mancata iscrizione a ruolo del credito nei termini indicati determina per l’ Inps la perdita del diritto di iscrivere a ruolo il credito e per il concessionario l’ impossibilità di riscuoterlo.

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