TFR o TFS: rinuncia liquidazione del lavoratore, quali vantaggi?

Informazioni utili su Tfr e Tfs: quali vantaggi spettano, se esistono, al lavoratore che rinuncia al diritto alla liquidazione? Andiamo a rispondere.

Tfr e Tfs: rinuncia liquidazione lavoratore
TFR o TFS: rinuncia liquidazione del lavoratore, quali vantaggi?

Rinuncia TFR o TFS, cosa si guadagna


Rinunciare al diritto alla liquidazione del Tfr o Tfs è possibile? Nel caso in cui lo fosse, quali vantaggi comporta? per rispondere dobbiamo fare riferimento alla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema con alcune sentenze ribadendo i criteri alla base del trattamento di fine rapporto e della sua liquidazione. Altro riferimento importante il Codice Civile. Come scritto all’articolo 1418, infatti, “producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325”, vale a dire “l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma”. Infine, all’articolo 1346 è scritto che “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.

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Rinuncia liquidazione Tfr: quando è nulla

Alla luce di questi riferimenti normativi la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il diritto non sia ancora entrato nel patrimonio del soggetto, la rinuncia a questo diritto risulta nulla perché manca l’oggetto. Nei casi del trattamento di fine rapporto, infatti, questi non rientra ancora nel patrimonio del soggetto. Sostanzialmente l’oggetto risulta mancante, anche se l’accantonamento delle somme è già stato effettuato.

Una volta che il diritto alla liquidazione è maturato, e ciò avviene al termine del rapporto lavorativo, allora la rinuncia al diritto al Tfr da parte del lavoratore dipendente è possibile. Attenzione però, perché abbiamo parlato di diritto al Tfr e non al Tfr. Questo fa sì che l’imposizione sul Tfr resta vigente e pertanto il sostituto d’imposta dovrà comunque versare l’Irpef generata dal trattamento di fine rapporto.

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Sul tema è importante sottolineare anche la sentenza n. 23087/2015 della Corte di Cassazione, che ha valutato una questione di rinuncia al Tfr da parte di un lavoratore di un’azienda privata. Questi aveva inizialmente rinunciato al Tfr previo accordo con il datore di lavoro, salvo poi tornare indietro vista la scarsa convenienza del fatto. In questo caso, essendo stata fatta la rinuncia quando l’oggetto era mancante e il diritto era ancora futuro (e dunque non già nel patrimonio del soggetto), questa risulta nulla. La rinuncia va dunque effettuata solo una volta che il diritto è stato maturato, ma ciò non impedirà l’applicazione dell’Irpef sul trattamento stesso al quale si è rinunciato.

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