Contributi Inps: figurativi versati, quando avviene la restituzione

Contributi Inps: è l’apporto del soggetto all’attività della propria impresa nel ruolo di amministratore a prevalere rispetto agli altri fattori produttivi

Contributi Inps figurativi versati, quando avviene la restituzione
Contributi Inps: figurativi versati, quando avviene la restituzione

Restituzione contributi figurativi versati


Una sentenza del Tribunale di Novara chiarisce alcuni aspetti legati alla doppia contribuzione. Ecco, allora, il caso preso in esame: un socio amministratore di una s.n.c. viene iscritto automaticamente dall’ Inps alla gestione commercianti. Di conseguenza è tenuto al pagamento dei contributi relativi all’ iscrizione nella suddetta gestione. Tuttavia, il socio già versava nella gestione separata – e ha continuato nel frattempo a versare – i contributi come amministratore della società.

Contributi Inps: nessuna attività operativa nella società

Quindi, il Tribunale di Novara, in qualità di giudice del lavoro, ha dato ragione al socio che si rifiutava di pagare ancora quanto richiesto dall’ ente previdenziale. Infatti, considerando le normative e l’ indirizzo di altri pronunciamenti, al socio è bastato dimostrare che, all’ interno della società, aveva sempre svolto solo e soltanto l’ attività, appunto, di amministratore. Insomma, dell’attività operativa si era sempre occupato l’ altro socio. Per questo motivo non era legittimo richiedergli anche la contribuzione relativa alla sua iscrizione (d’ ufficio) alla gestione commercianti.

Contributi Inps: coesistenza con il ruolo di amministratore

Perciò, nelle motivazioni della sentenza, si chiarisce che l’ attività operativa dell’ azienda “ non può essere presunta nel socio che sia anche amministratore della società”. Al massimo, questa deve essere considerata “ un quid pluris che deve aggiungersi all’ attività di amministratore”. Tuttavia, è l’ apporto del soggetto all’ attività della propria impresa nel ruolo di amministratore a prevalere rispetto agli altri fattori produttivi nella determinazione della gestione in cui occorre versare i contributi.

Detto ciò, si potrebbe configurare la necessità di una doppia contribuzione – cioè, versamenti nella gestione commercianti e nella gestione separata – in caso di “coesistenza” tra l’ attività operativa nell’ azienda e il ruolo di amministratore. In generale, però, se l’ Inps non ha modo di provare tale “ coesistenza” dovrà rimborsare quanto versato ingiustamente nella gestione commercianti.

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