Poste Italiane e banca: assegni non trasferibili, calano le sanzioni

Poste Italiane e banca assegni non trasferibili
Poste Italiane e banca: assegni non trasferibili, calano le sanzioni

Novità importanti per chi opera spesso in Poste Italiane o in banca tramite assegni. Una modifica al DL n. 119/2018 è infatti intervenuta sul regime sanzionatorio previsto per gli assegni emessi senza la clausola di non trasferibilità. Clausola che ricordiamo essere obbligatoria per gli importi superiori a 1.000 euro. Al momento è previsto un minimo di 3.000 euro, ma d’ora in avanti le sanzioni saranno proporzionali all’importo trasferito.

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Poste Italiane e banca: nuove sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

Le nuove sanzioni previste nell’eventualità di violazioni antiriciclaggio e legati agli assegni fino a importi di 30 mila euro emessi senza clausola di non trasferibilità saranno dunque più ridotte rispetto al minimo finora stabilito. E soprattutto saranno proporzionali all’importo, ammontando quindi al 10% dell’importo trasferito. Tale riduzione sarà applicata anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data nella quale è entrato in vigore il decreto fiscale.

Il meccanismo proporzionale della sanzioni va dunque ad alleggerire il carico delle ammende per chi ha fatto errori in buona fede, togliendo così il limite fisso del minimo di 3.000 euro. Tale modifica, ricorda Il Sole 24 Ore, sarà operativa solo nel caso in cui ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione previste dall’art. 67 del decreto antiriciclaggio.

Questa proporzionalità sarà applicata anche sull’oblazione, vale a dire quell’istituto che consente l’estinzione del reato, limitata esclusivamente alle contravvenzioni, tramite il pagamento del doppio del minimo prestabilito. Tale operazione era dunque di 6.000 euro, ma subisce le modifiche sopraccitate, convertendosi così nel 20% dell’importo trasferito.

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