Detrazioni fiscali mutuo 2019: prima casa affittata, cosa dice la legge

Detrazioni fiscali mutuo: anche nel 2019 si potranno detrarre, tramite la dichiarazione dei redditi, gli interessi passivi e gli oneri accessori

Detrazioni fiscali mutuo 2019: prima casa affittata, cosa dice la legge
Detrazioni fiscali mutuo 2019: prima casa affittata, cosa dice la legge

Il mattone è sempre un investimento sicuro: molti italiani appena riescono a mettere una bella cifra da parte scelgono di comprare un’abitazione, altri invece scelgono di accendere un mutuo, magari per poi metterla in affitto.

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Detrazioni fiscali mutuo: interessi passivi

Le regole che permettono di detrarre, tramite la dichiarazione dei redditi, gli interessi passivi e gli oneri accessori non hanno subito alcuna modifica per quanto riguarda il 2019. Dunque, anche per quest’anno chi ha accesso un mutuo sulla prima casa potrà portare in detrazione il 19% degli interessi passivi fino a un tetto massimo di 4mila euro. In pratica, si possono arrivare a risparmiare fino a 760 euro di Irpef.

Detrazioni fiscali mutuo: oneri accessori

Oltre agli interessi passivi sarà possibile ottenere un’agevolazione fiscale anche sugli oneri accessori. Per questi ultimi si intendono l’onorario del notaio – ma sempre in relazione al mutuo non alla compravendita dell’abitazione – e altre spese notarili come l’iscrizione dell’ipoteca, per esempio, ma anche le commissioni bancarie, le spese di istruttoria e perizia, le imposte di registro e, infine, eventuali penali in caso di estinzione anticipata del mutuo.

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Come ottenere le detrazioni?

In che modo si può usufruire di queste detrazioni? Condizione fondamentale è che il mutuo riguardi un immobile già in uso o che verrà utilizzato come prima casa, quindi, lo stesso immobile dovrà risultare residenza ufficiale entro 12 mesi dall’acquisto, in pratica, il proprietario dell’immobile e l’intestatario del mutuo devono coincidere (si perde il diritto alle detrazioni in questione per i periodi di affitto a terzi della medesima abitazione). Inoltre, l’acquisto dell’immobile dovrà essere fatto entro l’anno precedente o successivo a quello di stipula del mutuo.

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