Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro, la circolare Inps

Pensioni ultima ora: l’assegno di Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro. Alcuni chiarimenti nell’ultima circolare Inps.

Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro, la circolare Inps

Pensioni ultima ora – Con la circolare n. 117/2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, con riferimento anche alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa e alla decorrenza della prestazione.

Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi lavoro autonomo, i chiarimenti Inps

L’Istituto ricorda che per ottenere l’accesso a Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non per forza di cose quella dell’attività di lavoro autonomo occasionale, il cui reddito annuo derivante deve però essere non superiore a 5.000 euro lordi annui.

Per quanto riguarda la cessazione dell’attività di lavoro autonomo, l’Inps ricorda che non è richiesta: quest’ultima potrebbe avvenire ad esempio tramite la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali o attraverso la chiusura della partita Iva. Cosa succede in caso di svolgimento di lavoro autonomo e come vanno calcolati i redditi? L’Inps tratta alcuni casi specifici.

Per i redditi che derivano da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, questi di fatto vietano il cumulo con la percezione dell’assegno di Quota 100. Tali redditi “sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo”.  

Pensioni ultima ora: Quota 100 e redditi di lavoro: quali non sono cumulabili

Quindi l’Istituto prosegue nell’elencare i redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

Per ciò che concerne i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale, come abbiamo già scritto in precedenza, questi non dovranno superare quota 5.000 euro lordi annui.

Pensioni ultima ora: Quota 100 e redditi di lavoro: quali sono cumulabili

I redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione sono i seguenti:

L’Istituto rammenta che il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro e nei mesi dell’anno, precedenti a quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti tali redditi.

Pensioni ultima ora: cumulo redditi e decorrenza pensione, qualche esempio

L’Inps fornisce alcuni esempi a riguardo, prendendo come riferimento un soggetto che matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024.

Pensioni ultima ora: lavoro svolto all’estero e Quota 100

In merito alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero e alla loro valorizzazione, sempre ai fini del conseguimento di Quota 100, l’Istituto ricorda che “il requisito contributivo può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni”.

In caso di cumulo di periodi assicurativi presso più gestioni, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole. Anche in questi casi valgono gli stessi criteri di calcolo del requisito contributivo minimo.

Circolare Inps n. 117/2019: il pdf

Per consultare la versione integrale della circolare Inps n. 117/2019, vi consigliamo di cliccare su questa pagina.

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