Permesso per lutto: a chi spetta in caso di zio, suocero o nonna?

Permesso per lutto e a chi spetta: qual è la legge di riferimento sul tema, quando dura il permesso e come viene retribuito. Ecco cosa ricordare

Permesso per lutto: a chi spetta in caso di zio, suocero o nonna?
Permesso per lutto: a chi spetta in caso di zio, suocero o nonna?

La legge vigente prevede una tutela specifica per il lavoratore che intende assentarsi qualche giorno dal lavoro, a seguito del decesso di un familiare. Vediamo di seguito di fare chiarezza sull’argomento del permesso per lutto e di capire quali sono i tratti distintivi di tale istituto giuslavoristico.

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Permesso per lutto: di che si tratta, quanto dura e dov’è regolato

Il permesso per lutto è regolato e disciplinato dall’art. 4 della legge n. 53 del 2000 inerente le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città“. Il comma 1 del predetto articolo stabilisce che: “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica“. Nel computo del tetto massimo di giorni disponibili per il permesso, non sono tuttavia inclusi i giorni festivi e non lavorativi. Inoltre, il permesso per lutto è sempre retribuito e il datore deve versare l’intera somma che il lavoratore avrebbe percepito se si fosse recato regolarmente al lavoro.

Natura e ambito di applicazione

In base a quanto previsto dalla legge in tema, il permesso del lutto va inteso come diritto, e non come obbligo: è una sorta di “agevolazione” prevista e disponibile nei confronti di chi, per evidenti motivi di carattere psicologico, preferisce – a seguito di un lutto – assentarsi dal lavoro per qualche giorno. Essendo un diritto, per poterne usufruire è necessario fare apposita richiesta, ma a determinate condizioni. Infatti, non sempre la legge concede il permesso per lutto, ecco di seguito quando vale e quando no:

Tuttavia, nelle ultime circostanze, è comunque possibile richiedere un permesso per lutto non retribuito, laddove tale possibilità sia ammessa dal CCNL di riferimento. La domanda di ottenimento del permesso dovrà, in ogni caso, essere sufficientemente motivata e compatibile con le necessità aziendali del datore di lavoro, il quale potrebbe discrezionalmente rifiutare di concedere il permesso.

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A chi chiedere il permesso ed entro quando

In conclusione, va rimarcato che il permesso per lutto attiene soltanto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato: sono esclusi tutti coloro che sono titolari di rapporti di lavoro al di fuori dell’area del vincolo di subordinazione, come i tirocinanti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.).

Per poter validamente fare richiesta di permesso per lutto, sarà in ogni caso necessario rivolgersi tempestivamente – entro 7 giorni dalla morte – al proprio datore di lavoro, includendo nella comunicazione i giorni in cui far valere l’esercizio del diritto in oggetto e soprattutto la documentazione attestante la fondatezza della propria richiesta.

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