Licenziamento per malattia illegittimo: ecco la sentenza della Cassazione

Pubblicato il 1 Ottobre 2019 alle 18:55 Autore: Claudio Garau

Licenziamento per malattia illegittimo: che cosa ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione a tutela del dipendente ingiustamente allontanato?

Licenziamento per malattia illegittimo ecco la sentenza della Cassazione
Licenziamento per malattia illegittimo: ecco la sentenza della Cassazione

È risaputo che le sentenze della Corte di Cassazione sono in grado di costituire “precedenti” di rilievo, ai quali i giudici di grado inferiore – per decidere su casi simili – dovrebbero conformarsi o comunque di cui dovrebbero tener conto. Come nel caso del licenziamento per malattia, recentemente definito illegittimo dalla Suprema Corte. Vediamo allora i punti chiave di tale pronunciamento e perché è così importante.

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Licenziamento per malattia illegittimo: i punti chiave

Il principio di diritto che si trae dalla soluzione apposta alla controversia è che è sempre nullo il licenziamento, deciso dal datore di lavoro o azienda, con intento di ritorsione o rappresaglia nei confronti del dipendente, costretto all’assenza per lunga malattia (e quindi per cause di certo a lui non imputabili). Si tratta di una sentenza della Cassazione che – vagliata l’intera vicenda – ha escluso le ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (ammesse dalla legge); ed anzi ha concluso che l’iniziativa del recesso unilaterale è stata prodotta dalla ingiusta rivalsa contro chi, non per sua colpa, si è reso indisponibile al lavoro.

La vicenda in esame aveva visto protagonista un lavoratore che, fermo per malattia, al suo rientro sul luogo di lavoro dopo 7 mesi, si vide recapitare una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (sostenuto dall’azienda), legato alla scelta organizzativa di chiudere il settore produttivo in cui tale lavoratore era inserito, con conseguente cancellazione del ruolo e delle mansioni (e con correlata impossibilità di ricollocamento in funzioni simili). Tale scelta fu valutata dai giudici come non integrante il cosiddetto giustificato motivo oggettivo, anzi essendo in gioco una non tanto “velata” ritorsione del datore di lavoro contro il lavoratore, cioè contro un’assenza che in qualche modo può avergli nuociuto (ma non certo per colpa del dipendente assente). Queste conclusioni furono date dal giudice di appello, svolgendo una valutazione complessiva della vicenda e applicando le comuni regole di esperienza.

La Corte di Cassazione, in seguito, si è in qualche modo accodata a tale ricostruzione e ha sottolineato che, in relazione alla possibile “ritorsione” del licenziamento per malattia, essa si ha laddove l’intento dell’azienda sia stato esclusivamente quello di recedere dal rapporto di lavoro, però senza la sussistenza delle ipotesi della giusta causa o giustificato motivo. L’onere della prova di tale comportamento illecito dell’azienda spetta al dipendente, il quale deve fornire dati certi, per i quali il giudice possa stabilire che l’intento di rappresaglia è stato il solo a muovere l’azienda verso il licenziamento. D’altra parte è lo Statuto dei lavoratori ad accordare tutela in queste circostanze, attraverso l’art. 18, il quale colpisce il licenziamento nullo, disposto per motivo illecito esclusivo e determinante, sulla base dell’art. 1345 del Codice Civile.

Cosa spetta al lavoratore?

Alla luce del ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione e degli elementi considerati, il licenziamento per malattia del dipendente non può che definirsi illegittimo. Ciò in quanto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo e tenuto conto quindi di tutte le circostanze, il recesso non ha altra spiegazione che il nesso di causalità con l’assenza per malattia. Pertanto, in questo caso e in casi analoghi, al dipendente spetta la reintegra sul posto di lavoro, nonché il risarcimento pari agli stipendi dalla data del licenziamento per malattia fino alla data del ritorno al lavoro.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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