Licenziamento dipendente senza motivo: quando scatta e chi rischia

Pubblicato il 17 Luglio 2019 alle 13:23 Autore: Claudio Garau

Licenziamento dipendente senza obbligo di motivazione: quali sono le circostanze, previste dalla legge, in cui è possibile effettuarlo e chi rischia.

Licenziamento dipendente senza motivo: quando scatta e chi rischia
Licenziamento dipendente senza motivo: quando scatta e chi rischia

La regola generale vuole che un qualsiasi licenziamento dipendente, debba essere motivato. Il provvedimento relativo deve cioè indicare espressamente le ragioni che hanno condotto a questa scelta, da parte dell’azienda o datore di lavoro. Ci sono però dei casi, ammessi dalla legge vigente, per i quali il licenziamento dipendente non necessita di indicazioni dei motivi. Vediamo allora quali sono.

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Licenziamento dipendente senza motivo: alcune considerazioni generali

La legge, nella generalità dei casi, ricorda che il contratto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente può essere sciolto per licenziamento, laddove questo sia motivato soggettivamente (ad esempio per gravi inadempienze o per comportamenti scorretti del dipendente) oppure oggettivamente (per necessità organizzative o produttive). Tuttavia, come anticipato, non sempre è così, e talvolta il datore di lavoro è più “facilitato” nell’interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente.

Pertanto, non servirà alcuna motivazione, nei casi ad esempio di lavoro durante il periodo di prova oppure nei casi di licenziamento di figure dirigenziali o dei lavoratori domestici come le colf. Si tratta però di casi tassativi previsti dalla legge: al di fuori di essi è necessaria la motivazione. Comunque occorre rimarcare che è nullo, e quindi privo di una qualsiasi efficacia, il licenziamento intervenuto con connotati discriminatori. Ciò ad esempio per motivi legati a opinioni politiche o religiose o per motivi di nazionalità. La legge inoltre vieta di licenziare durante periodi di malattia o maternità.

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I casi in cui non serve indicare i motivi

Come detto sopra, la legge espressamente individua i casi e le fattispecie in cui il licenziamento non va motivato. Anzitutto, ciò avviene nelle circostanze in cui sia in gioco un periodo di prova, finalizzato a testare le abilità e attitudini del potenziale dipendente fisso. La legge pertanto consente che, durante il periodo di prova, datore di lavoro e dipendente possano recedere liberamente e unilateralmente dal contratto stipulato, senza obbligo di fornire una motivazione o un periodo di preavviso.

Anche in casi di lavoro domestico (badanti, giardinieri, colf ecc.) il datore di lavoro può licenziare il collaboratore domestico senza motivazione ma, in queste circostanze, con obbligo di dare preavviso al dipendente, calcolato in base all’anzianità di servizio di quest’ultimo presso lo stesso datore di lavoro. Nelle circostanze di mancato o insufficiente preavviso, il datore dovrà, tra l’altro, corrispondere un’indennità di riparazione.

Altri casi di licenziamento dipendente senza motivazione, sono quelli relativi all’interruzione del rapporto di lavoro con un dirigente. Comunque, in queste circostanze, come sottolineato dalla giurisprudenza, il dirigente non potrà essere allontanato né per ragioni di discriminazione o per pura arbitrarietà (ad esempio per antipatia). Insomma i caratteri del licenziamento debbono essere oggettivi, apprezzabili e non ingiusti. In conclusione, la legge ammette il licenziamento dipendente senza motivazione anche per sopraggiunti limiti di età, e ciò sia nel settore privato, sia in quello pubblico.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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