Permesso di soggiorno 2019 per motivi familiari, lavoro o casi speciali. Quanto dura?

Pubblicato il 16 Settembre 2019 alle 16:20 Autore: Claudio Garau

Permesso di soggiorno: di che si tratta e come si richiede. Qual è la sua durata in riferimento ad alcuni casi specifici.

Permesso di soggiorno 2019 per motivi familiari, lavoro o casi speciali. Quanto dura
Permesso di soggiorno 2019 per motivi familiari, lavoro o casi speciali. Quanto dura?

Vediamo di seguito la delicata tematica del cosiddetto permesso di soggiorno, in riferimento ai cittadini extracomunitari (rispetto alla UE), e come è possibile ottenerlo validamente, ricorrendone i motivi fissati dalla legge.

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Permesso di soggiorno: che cos’è ed entro quando va richiesto

I cittadini dell’Unione Europea godono del regime della cosiddetta libera circolazione delle persone. Ciò significa che essi possono liberamente girare per il continente senza vincoli o formalità rigorose; ed in particolare non hanno bisogno del cosiddetto permesso di soggiorno. Le persone non aventi questo tipo di cittadinanza invece debbono ricorrere al permesso di soggiorno in oggetto.

Con tali termini, la legge intende un documento rilasciato da un’amministrazione di uno stato a un individuo straniero extracomunitario; il correlato titolo permette a tale soggetto di restare nel territorio nazionale per periodi di durata superiore a quelli normalmente previsti da un visto (un documento simile, che consente l’accesso in un altro Stato, ma appunto di durata inferiore). Insomma, il permesso di soggiorno permette ai cittadini extracomunitari (ma anche agli apolidi, ovvero i soggetti senza cittadinanza) di poter vivere (temporaneamente) all’interno di uno Stato UE, rispettando limiti e parametri previsti dalla legge. Tale permesso va però domandato entro breve tempo dall’arrivo nello Stato di soggiorno, vale a dire entro 8 giorni dal primo ingresso. È necessaria formale richiesta scritta all’ufficio immigrazione della questura della provincia in cui lo straniero è giunto dall’estero.

Di seguito, l’ufficio competente della questura procederà all’identificazione delle impronte digitali e, nel periodo necessario all’esame delle richiesta, sarà consentito allo straniero di permanere nello Stato, facendo fede la mera prova del deposito della richiesta di permesso di soggiorno.

La disciplina del permesso in alcuni casi particolari

Il permesso di soggiorno, sul piano della durata temporale, non ha una disciplina omogenea. Esso è infatti variabile, a seconda delle specifiche esigenze che ne sono alla base. Per esempio, in caso di visite turistiche o motivi legati a particolari affari economici in un dato paese UE, esso non potrà mai superare i 90 giorni. Un termine breve giustificato dal fatto che si tratta di motivi che non impongono una lunga permanenza all’estero.

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In altre circostanze, la durata temporale del permesso di soggiorno è molto maggiore. Infatti è superiore a 24 mesi nei casi di stipula di un contratto di lavoro che si svolge, in concreto, nel paese estero. Può essere sia un contratto di lavoro autonomo, sia un contratto di lavoro subordinato. Anche nei casi di ricongiungimento familiare la durata è superiore ai 2 anni e, in queste circostanze, rileva la disciplina contenuta nel Testo Unico sull’immigrazione, vale a dire il d. lgs. n. 286 del 1998. A titolo esemplificativo, il permesso per motivi familiari potrà essere consegnato ai familiari del cittadino extracomunitario, che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia; oppure allo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che si sposi con cittadino straniero regolarmente soggiornante.

La legge prevede un tempo superiore, e non prestabilito, in altri casi speciali come quelli legati a chi chiede il permesso di soggiorno perché vittima di violenza, riduzione in schiavitù o tratta di essere umani; oppure quelli legati a persone che scappano dal paese di origine perché colpito da eventi naturali talmente devastanti, come terremoti o tsunami, che risultano impossibili rientro e soggiorno in modo sicuro e senza rischi per l’incolumità.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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