Indennità di maternità e periodo indennizzabile dopo il parto. Circolare Inps

Indennità di maternità: una nuova circolare dell’Inps fornisce dei chiarimenti su una norma introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019

Donna incinta
Indennità di maternità e periodo indennizzabile dopo il parto. Circolare Inps

Indennità di maternità: una nuova circolare dell’Inps fornisce dei chiarimenti su una norma introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019.

Le future mamme potranno lavorare fino al nono mese di gravidanza, quindi, prendere il congedo obbligatorio di maternità di cinque mesi interamente dopo il parto. Questo il punto centrale della circolare Inps n. 148 che interviene sulla norma introdotta con la Legge di Bilancio per l’anno in corso: ad una futura mamma adesso basterà inviare apposita richiesta all’Inps entro due mesi dalla data prevista per il parto, corredata di certificazione medica che assicuri come tale scelta non rischi di arrecare danni alla sua salute come a quella del nascituro. Tali disposizioni, in realtà, sono in vigore dal primo gennaio 2019, tuttavia, solo con questa circolare diventano operative; in sostanza, si sbloccheranno le domande già pervenute e saranno accettate le nuove.

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Per usare le stesse parole dell’ente, alle lavoratrici sarà riconosciuta “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019”.

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Come presentare domanda?

Nella stessa circolare poi l’Inps precisa anche le modalità con cui dovrà essere presentata la domanda: “la scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione. Si rammenta che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center”.

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