Indennità di maternità: gestione separata Inps, la circolare

Pubblicato il 23 Aprile 2018 alle 13:01 Autore: Daniele Sforza
Indennità di maternità: circolare Inps Gestione Separata

Indennità di maternità: gestione separata Inps, la circolare.

Novità per quanto riguarda la indennità di maternità; con la nuova circolare Inps n. 66/2018. Quest’ultima ha infatti come oggetto le istruzioni operative e contabili legate alla indennità di maternità e paternità; per quanto riguarda i casi di adozione o affidamento preadottivo. Riguardante i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Quindi viene fornita una panoramica sulle condizioni e le modalità di fruizione; in seguito alle modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2016.

Infatti, a partire dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che siano genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità; pari a 5 mesi, indipendentemente dall’età del minore al momento dell’adozione o affidamento. Inoltre “nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero; certificarti dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione”.

Indennità di maternità: ecco le novità

La riforma ha infatti introdotto alcune novità. Che sono esplicitate come segue.

  • Adozione e affidamento preadottivo nazionale. E’ possibile chiedere l’indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o affidamento preadottivo;
  • Adozione e affidamento preadottivo internazionale. Decorrenza del periodo indennizzabile dall’ingresso del minore in Italia. E non più dell’ingresso in famiglia; con possibilità di fruire di questo periodo anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore; e agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.

Infine si ricorda che la riforma non ha innovato nulla riguardo agli affidamenti non preadottivi; in tali eventualità, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire di questa tutela.

Indennità di maternità: diritto all’indennità di paternità

La riforma riguarda anche i padri lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Questi ultimi hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei casi che seguono.

  • Morte o grave infermità della madre;
  • Abbandono del figlio;
  • Affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • Rinuncia della madre lavoratrice all’indennità; possibile solo nei casi di adozione/affidamento.

Nei casi sopra riportati viene riconosciuto il diritto dell’indennità ai padri; come nelle condizioni previste per le madri lavoratrici iscritti alla Gestione separata.

Indennità di maternità: modalità di pagamento

La circolare dedica un capitolo anche alle modalità di pagamento. Nel testo si legge che l’onere derivante dall’estensione da 3 a 5 mesi del periodo di spettanza dell’indennità di maternità o paternità è posto a carico dello Stato; sempre relativamente all’adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale di un minore; indipendentemente dall’età dello stesso. Diverso il discorso per l’onere relativo ai primi tre mesi del suddetto periodo di spettanza. Che trova invece copertura nel gettito contributivo che deriva dall’aliquota maggiorata.

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Quindi l’onere complessivo (5 mesi) che deriva dall’erogazione dell’indennità è posto a carico dello Stato; indipendentemente dall’età del minore. Infine, l’onere che deriva dall’indennità erogata per periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore segue le regole riportate al primo punto.

L’Inps informa inoltre che gli operatori delle Strutture territoriali che usano la procedura gestionale EAP; cioè “Procedura Prestazioni Lavoratori Parasubordinati”; dovranno definire manualmente le domande online presenti nella lista dell’applicativo intranet Domande di Maternità Online. Bisognerà quindi utilizzare a supporto la funzione Calcolo Congedo di Maternità; e pertanto procedere con la liquidazione, integrale o parziale, con apposite collezione della procedura Pagamenti Vari. Lo stesso accadrà per gli operatori che usano la nuova procedura reingegnerizzata Gestione Maternità; in via provvisoria e per i periodi rientranti nella nuova normativa.

Infine, per effettuare i pagamenti sono state preimpostate 3 collezioni; una per ciascuna tipologia di lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Ovvero: lavoratori collaboratori coordinati continuativi ed equiparati; ricercatori; lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione. Per ognuna di queste categorie, la circolare illustra tutte le informazioni e istruzioni operative e contabili.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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