Indennità di maternità e allattamento sono sovrapponibili, le regole Inps

Pubblicato il 22 Novembre 2019 alle 11:26 Autore: Daniele Sforza

Indennità di maternità e allattamento sovrapponibili: lo ha stabilito la Corte di Cassazione e lo ha ribadito l’Inps in un’apposita circolare.

Indennità di maternità e allattamento sovrapponibili
Indennità di maternità e allattamento sono sovrapponibili, le regole Inps

Indennità di maternità e riposi giornalieri (allattamento) sono sovrapponibili: lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018 e lo ha ribadito l’Inps con la circolare n. 140/2019, avente come oggetto il seguente: “Facoltà del padre di fruire dei riposti giornalieri di cui all’articolo 40 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma”.

Indennità di maternità e riposi giornalieri padre sovrapponibili: lo dice l’Inps

Nella suddetta circolare l’Inps cita testualmente una parte della sentenza. Potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa, consentendo perciò a essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo solo i limiti temporali previsti dalla normativa“.

I riposi giornalieri spettante al padre sono legiferati dall’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Qui si prevede il caso di un padre lavoratore dipendente e di una madre lavoratrice autonoma: in questa eventualità il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi decretati dal Dlgs succitato dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore, prescindendo dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Insomma, i due elementi risultano essere compatibili e sovrapponibili.

I casi di incompatibilità

Quanto stabilito nella circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 (punto 2, 4° capoverso) è dunque superato. Restano però intatte le informazioni sull’incompatibilità incluse nella stessa circolare: “Il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale; il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del Dlgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come aggiuntive rispetto alle ore previste dall’art. 39 del medesimo Dlgs, per l’evidente impossibilità di aggiungere ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri”.

Indennità di maternità e allattamento: effetti anche retroattivi

Si precisa che le novità incluse e ufficializzate dall’Inps nell’apposita circolare si applicano anche alle domande pervenute e non ancora definire. Su richiesta dell’interessato, tali indicazioni valgono anche per gli eventi pregressi per i quali non siano già trascorsi i termini di prescrizione. Si attende ora un nuovo messaggio per ulteriori informazioni di dettaglio riguardanti gli applicativi informatici.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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