Contributo addizionale per contratti a tempo determinato: come funziona

Quando si applica il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato? Una circolare licenziata dall’Inps interviene a fare chiarezza

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Contributo addizionale per contratti a tempo determinato: come funziona

Quando si applica il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato? Una circolare licenziata dall’Inps interviene a fare chiarezza dopo le modifiche apportate alla normativa.

Contributo addizionale: di cosa si tratta

Con la circolare 91/2020, l’Inps precisa che dal primo gennaio 2020 nuove categorie di lavoratori sono escluse dall’obbligo di versamento del Contributo addizionale Naspi.  Quest’ultimo è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ed è dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti subordinati non a tempo determinato. Inoltre, da precisare che il valore delle somme dovute viene incrementato dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato.

I contratti esclusi dall’obbligo di versamento

Contributo addizionale: scatta l’esonero dall’obbligo di versamento per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; allo stesso modo sono sottoposti a esonero i contratti di lavoro in apprendistato, i contratti di lavoro domestico, quelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La stessa cosa vale per i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli e per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità.

Infine, a seguito delle ultime modifiche, a partire dai contratti a tempo determinato stipulati dal primo gennaio 2020 in poi, l’esonero vale anche per: lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali (ma solo per i periodi contributivi maturati dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 ed esclusivamente per i lavoratori assunti a tempo determinato entro il 31 dicembre 2011); per i lavoratori assunti per attività stagionali nella provincia di Bolzano; per quelli assunti per l’esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi; per gli assunti per fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Esonero in vigore a partire da settembre

Da precisare che l’esonero si applica al contributo addizionale base così come per la maggiorazione dello 0,5% e che l’obbligo permane in ogni caso per i contratti stipulati precedentemente alla data primo gennaio 2020. Dunque, l’Inps precisa che l’esonero scatta dal periodo di paga di settembre: per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, i datori di lavoro possono recuperare contributo addizionale e relativi incrementi attraverso uno dei flussi UniEmens di settembre, ottobre, novembre 2020.

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