Danni alle auto prodotti da animali protetti: ecco chi paga per la Cassazione

Danni alle auto per collisione con animale selvatico protetto: la Cassazione fa luce sul soggetto che deve ritenersi responsabile. Le norme richiamate e il meccanismo di attribuzione della responsabilità

Danni alle auto prodotti da animali protetti: ecco chi paga per la Cassazione
Danni alle auto prodotti da animali protetti: ecco chi paga per la Cassazione

D’estate, ma non solo, non sono pochi gli automobilisti che, in vacanza oppure per un weekend in relax, si avventurano in qualche strada montana o di campagna, per stare a contatto con la natura e respirare aria pura. Il rischio però di incontrare improvvisamente.. qualche abitante del luogo, è tutt’altro che remoto. Arriva dalla Corte di Cassazione una sentenza che fa luce sulle responsabilità in tema di danni alle auto, provocati dal passaggio di animali protetti su strada o dall’urto con essi, durante la marcia del veicolo. Vediamo allora cosa ha stabilito la Corte in questo ambito e chi deve essere ritenuto responsabile per i danni alle auto.

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Danni alle auto: è responsabile e paga la Regione

Secondo la Suprema Corte, il soggetto che deve pagare i danni all’automobilista è la Regione in cui il danno si è verificato: insomma tale ente locale è il soggetto pubblico da ritenersi – in primo luogo – responsabile in quanto preposto, tra l’altro, a tutelare ambiente ed ecosistema, inclusa la fauna selvatica che ne fa parte. Tale ruolo di tutela è giustificato dal fatto che alla Regione sono attribuite competenze normative, amministrative e i connessi poteri sostitutivi in queste materie.

In buona sostanza, l’animale protetto e facente parte della fauna selvatica del luogo rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, così come previsto dalla legge n. 968 del 1977 (dal titolo “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia“). Sulla scorta di ciò, la Regione – nell’ambito della causa sottoposta al giudizio della Cassazione – è stata di fatto ritenuta responsabile dei danni alle auto, prodotti da un animale selvatico – nella fattispecie un cinghiale – in quanto, in qualche modo, da considerarsi “proprietaria” dello stesso animale selvatico.

Va applicato l’art. 2052 sul danno cagionato da animali

In ragione di ciò di quanto appena detto, la Regione è stata considerata responsabile del danno, previsto dall‘art. 2052 del Codice Civile, relativo al danno prodotto da animali, che infatti afferma che: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“. La Corte ha peraltro sottolineato che il citato articolo non esclude gli animali selvatici protetti da quelli da quali scaturisce la responsabilità, non riguardando detta disposizione i soli animali domestici.

L’innovazione della recente sentenza della Cassazione sta appunto nell’applicazione del citato articolo, al posto del più generico art. 2043 c.c., dal titolo “Risarcimento per fatto illecito“. In particolare, quest’ultimo articolo prevede un onere della prova a carico del danneggiato, che deve dimostrare una condotta almeno colposa da parte dell’ente pubblico, che non ha impedito la produzione il danno. Il concetto di “proprietà dell’animale selvatico”, invece, individua più precisamente i contorni della responsabilità dell’ente, permettendo dunque di superare il detto onere e di ritenere la pubblica amministrazione responsabile in via consequenziale, per il mero fatto del danno e della proprietà. È chiaro allora che l’applicazione dell’art. 2052 va nella direzione di un maggior favore verso gli automobilisti che hanno subito danni alle auto per il passaggio dell’animale selvatico.

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Il rilievo del nesso di causalità comportamento dell’animale-danno

Tuttavia, per la Corte il danneggiato resta comunque obbligato a provare li nesso di causalità tra condotta dell’animale selvatico protetto e danno prodotto. Va insomma dimostrato che è stata proprio la collisione o urto contro l’animale, a causare il danno, attraverso una dettagliata ricostruzione della dinamica dell’incidente. Non solo: il guidatore danneggiato deve altresì provare che l’animale rientri in una specie tutelata o comunque che sia un animale selvatico facente parte del sopra citato patrimonio indisponibile dello Stato (per i dettagli a riguardo, è opportuno leggere l’art. 2 della legge n. 157 del 1992 sulla tutela della fauna selvatica).

Concludendo, ci si potrebbe però domandare se la Regione va ritenuta, secondo questo meccanismo, sempre responsabile. Ebbene, la risposta da darsi è negativa, in quanto l’ente locale può evitare l’imputazione di responsabilità, se a sua volta riesce a dimostrare la sussistenza del cosiddetto “caso fortuito“, considerato nell’art. 2052 c.c. citato. Pertanto, se la Regione prova al giudice che la condotta dell’animale è stata assolutamente imprevedibile, non controllabile ed inevitabile, ben potrà sottrarsi agli obblighi nei confronti dell’automobilista. Va insomma provato, da parte della Regione, che non sarebbe bastato applicare rigorosamente ogni misura di monitoraggio e controllo della fauna selvatica, per evitare i danni alle auto. E ciò salva comunque la possibilità, riservata all’ente Regione che non si ritiene responsabile dell’accaduto, di rivalersi eventualmente verso altri soggetti responsabili, per delega regionale o diretta titolarità, ma che non hanno adottato le opportune contromisure per evitare il danno, pur essendo obbligati a farlo.

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