Raccomandata nulla senza luogo di ritiro: arriva l’ordinanza chiarificatrice

Raccomandata nulla senza luogo di ritiro: arriva l'ordinanza chiarificatrice

Raccomandata nulla senza luogo di ritiro: arriva l’ordinanza chiarificatrice

Le regole di tutela della salute individuale e collettiva, introdotte per fronteggiare il coronavirus, non hanno fugato tutti i dubbi e le possibili incertezze in tema di consegna della raccomandate, con il concreto rischio di trovarsi di fronte ad ipotesi di raccomandata nulla. Vediamo dunque cosa ha stabilito recentemente la magistratura per chiarire come evitare il rischio di una notifica inesistente.

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Prima di segnalare cosa è stato statuito in sede giudiziaria, e precisamente con ordinanza del Tribunale di Verona, in tema di raccomandata nulla o inesistente, dobbiamo ricordare che il decreto Cura Italia ha previsto che il postino, giunto sul luogo della consegna, deve accertarsi della presenza del destinatario o di un’altra persona abilitata a ricevere la raccomandata e, per impedire qualsiasi contatto fisico, deve introdurre il plico nella cassetta delle lettere o nell’altro luogo eventualmente segnalato dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. Di quanto disposto dal Cura Italia, avevamo già parlato diffusamente qui.

Pertanto, in base alle regole emergenziali adottate per ragioni di ordine sanitario, è il postino che firma la ricevuta per attestare l’avvenuta consegna della missiva, e non il destinatario.

Il citato tribunale di Verona è intervenuto, con un recente provvedimento, a fare chiarezza sulla situazione e sulle esatte modalità di effettuazione della consegna di raccomandate nella fase emergenziale. Ebbene, secondo questo giudice, per non aversi un caso di raccomandata nulla, il postino deve indicare nell’avviso di ricevimento anche il luogo esatto nel quale ha depositato il plico, in caso contrario la notifica è da ritenersi inesistente.

In altre parole, la notifica della raccomandata è nulla, laddove questa sia svolta presso l’abitazione dell’interessato, ma senza aver indicato – nell’avviso di ricevimento – il luogo del deposito del plico lasciato dal postino, che applicando le norme emergenziali non lo aveva appunto consegnato nelle mani del destinatario.

Il provvedimento del Tribunale è utile anche perchè fa chiarezza in un contesto come quello della notifica delle raccomandate in cui, negli ultimi tempi, l’Antitrust ha multato Poste Italiane per i disservizi dovuti ad una non diligente attività dei portalettere, per quanto attiene alla corretta applicazione delle norme emergenziali sulle notifiche raccomandate.

Nell’ordinanza, infatti, si trova scritto che: “Non è sufficiente a rispettare tali formalità la sola attestazione da parte dell’agente postale della consegna del plico a qualcuno dei soggetti abilitati alla sua ricezione” e neppure il richiamo alla normativa emergenziale è sufficiente, quando in concreto l’attestazione di consegna non segnala “in maniera sufficientemente dettagliata e precisa tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale e l’individuazione del luogo esatto dove ha lasciato il plico“.

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L’indicazione del luogo esatto è dunque anch’esso formalità essenziale, che va rispettata per non cadere in un caso di raccomandata nulla. In estrema sintesi, il postino, per applicare correttamente le norme emergenziali, dovrebbe da un lato accertarsi della “partecipazione attiva” del destinatario o di altra persona abilitata a ricevere la raccomandata e, dall’altro, indicare il luogo dell’effettivo deposito: certamente una responsabilità non da poco, ma su cui la giurisprudenza è intervenuta a fare chiarezza, con la significativa ordinanza citata.

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