Chi può richiedere il gratuito patrocinio nel 2020 e reddito massimo

Chi può richiedere il gratuito patrocinio nel 2020 e reddito massimo

Chi può richiedere il gratuito patrocinio nel 2020 e reddito massimo

Ben sappiamo che rivolgersi ad un tribunale per la tutela dei propri diritti e delle proprie pretese, ha un costo. Il privato cittadino deve infatti sostenere spese come il contributo unificato, le consulenze o la parcella del proprio avvocato. Tuttavia, non tutti sono in grado di fronteggiare queste spese, perchè di fatto non hanno un reddito sufficiente a coprirle. Ecco dunque che interviene la normativa di tutela sul cosiddetto “gratuito patrocinio“: di seguito vediamo cos’è nel dettaglio, come funziona e quali sono i requisiti d’accesso. Facciamo chiarezza.

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Gratuito patrocinio: cos’è di preciso e requisiti per ottenerlo

Il gratuito patrocinio è un istituto molto utile, che consente anche a chi economicamente non si trova in buone condizioni, di poter contare sull’esercizio del diritto di difesa in tribunale. Infatti, anche i meno abbienti, grazie al gratuito patrocinio – detto più propriamente “patrocinio a spese dello Stato” – possono rivendicare i propri diritti innanzi ad un giudice, e sfruttando il supporto essenziale dell’avvocato, il cui compenso per l’attività svolta, sarà erogato direttamente dalle casse dello Stato.

La legge vigente prevede due tassativi requisiti per ottenere il gratuito patrocinio, eccoli in sintesi:

Ambo i requisiti debbono sussistere per rendere applicabile il gratuito patrocinio. Chi sono invece coloro che possono presentare richiesta di gratuito patrocinio? Eccoli di seguito:

In quali cause può essere richiesto e ottenuto? Come fare domanda

Per svariate tipologie di cause, può essere domandato il gratuito patrocinio: infatti, nel processo penale l’interessato può ottenere tale beneficio laddove sia:

Ma il gratuito patrocinio può essere concesso anche nell’ambito dei giudizi:

In ogni caso – come detto sopra – le controversie non debbono riguardare questioni manifestamente infondate.

La legge in materia di gratuito patrocinio concede ampia libertà, giacchè questa tutela può essere conseguita in ogni stato e grado del procedimento, ed anche in Cassazione; non solo: sia chi agisce, che chi si difende può usufruire delle prestazioni professionali di un avvocato pagato dallo Stato.

Il cittadino interessato deve dunque presentare una domanda ad hoc, e ha piena autonomia nella scelta dell’avvocato che lo tutelerà in giudizio, a condizione che il legale indicato, sia iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al gratuito patrocinio: non tutti i legali, infatti, effettuano la dichiarazione di disponibilità, che è e resta volontaria e viene fatta dal legale all’Ordine degli Avvocati di appartenenza. Gli Ordini degli avvocati
mettono a disposizione dei cittadini un elenco degli avvocati disponibili, consultabile sia in sede che sul sito web dell’Ordine.  

La richiesta di assistenza legale nel settore civile va inoltrata con apposita domanda (detta “istanza di ammissione”) presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della località in cui si svolge il processo. La domanda in oggetto può essere presentata sia di persona dal richiedente (o dal suo avvocato), sia inviata tramite Raccomandata A.R.

Rimarchiamo che la firma inserita dal richiedente sulla domanda deve essere autenticata dal proprio avvocato oppure dall’interessato stesso con autocertificazione in base a quanto previsto dal DPR n. 445 del 2000. Nell’ambito penale, invece, la domanda va fatta presso l’ufficio del magistrato innanzi a cui pende il procedimento giudiziario.

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In genere, entro dieci giorni successivi dalla data di presentazione dell’istanza, sia per il patrocinio civile che penale, l’interessato potrà ricevere – a seguito di positiva valutazione – la copia del provvedimento di ammissione, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per il patrocinio civile, o da parte del magistrato designato, per il patrocinio penale. In ipotesi di esito negativo della valutazione, all’interessato sarà comunicato il respingimento della domanda, effettuato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione oppure dal magistrato penale competente.

Nelle circostanze nelle quali nel corso del giudizio colui che è stato già ammesso al gratuito patrocinio oltrepassasse il limite di reddito previsto dalla legge, subirà la revoca del beneficio; invece, se le sue condizioni economiche dovessero peggiorare nel corso del procedimento, divenendo compatibili con il gratuito patrocinio, questo potrà essere accordato senza indugio.

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