La donazione: definizione e a che serve. A cosa prestare attenzione

Donazione formale o informale, differenza e quale scegliere. La guida

La donazione: definizione e a che serve. A cosa prestare attenzione

La donazione non è un argomento nuovo, su queste pagine. Ne abbiamo parlato frequentemente ed in più occasioni, a riprova del fatto che si tratta pur sempre di uno dei contratti di più ampia applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo ricapitolare in sintesi quelli che sono i capisaldi della donazione, ovvero i tratti essenziali e caratteristici, la definizione e lo scopo, in modo da capire come muoversi entro i confini delle regole della legge. Facciamo chiarezza.

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Donazione: la definizione di cui al Codice Civile

L’istituto in oggetto trova, come appena accennato, frequente utilizzo nei rapporti tra genitori e figli, ma anche tra coniugi ed amici. Di fatto la donazione potrebbe essere definita come un “regalo”, ovvero un arricchimento nei confronti di un’altra persona, senza ricevere nulla in cambio. Ma a differenza di un comune regalo, come ad es. una cravatta o un vestito per il compleanno, la donazione segue precise regole di legge e va messa nero su bianco con un contratto.

D’altronde, l‘art. 769 del Codice Civile è molto chiaro e dà una definizione sintetica, ma esaustiva, della donazione: “La donazione e’ il contratto col quale, per spirito di liberalita’, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione“. Ecco dunque che gli elementi essenziali della donazione sono tre:

Giacchè una volta conclusa, la donazione è di norma non revocabile – salvo alcune eccezioni che vedremo – ad opera di una delle parti, è chiaro che la forma del contratto è obbligatoria per individuare detto arricchimento. Anzi, il contratto in questione va stipulato con il controllo e la supervisione del notaio, e per atto pubblico alla presenza di due testimoni. D’altronde, per legge, il notaio è un pubblico ufficiale cui lo Stato affida il delicato potere di conferire pubblica fede, ovvero valore di prova legale, agli atti che stipula.

L’utilità e la centralità del ruolo del notaio

Va da sè che le competenze e l’esperienza del notaio sono utili per farsi consigliare al meglio: detto pubblico ufficiale potrà infatti indicare le soluzioni giuridiche più idonee al caso concreto ed alla singola donazione, onde scansare eventuali futuri – e dolorosi – diverbi familiari e non lievi problemi di commerciabilità dei beni oggetto di donazione. Il professionista ha insomma un vero e proprio ruolo centrale allo scopo di definire i futuri assetti futuri patrimoniali della famiglia, con serenità, lucidità e consapevolezza.

Inoltre, come accennato, l’intervento del notaio è obbligatorio al fine di poter disporre dei propri beni con una donazione. La doverosità dell’atto pubblico è fondata sulla delicatezza e la rilevanza dell’atto di donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante. Quest’ultimo non soltanto deve essere capace d’intendere di volere, ma anche e soprattutto deve essere pienamente consapevole dell’atto che sta compiendo e di tutte le conseguenze che da detto atto pubblico insorgono. Decisiva appare dunque la consulenza della figura del notaio, che potrà – nell’incontro con le parti – spiegare ogni dettaglio dei meccanismi delle leggi e dare tutti i chiarimenti opportuni, prima di effettuare l’operazione e mettere il contratto nero su bianco. Tuttavia, in verità, la presenza del notaio non è decisiva in tutti i casi possibili di donazione, e lo abbiamo visto qui.

Gli effetti di questo contratto

A questo punto, appare intuibile che la donazione è un contratto idoneo a soddisfare svariati interessi. Per legge, è ammesso infatti di includere nel testo dell’atto pubblico, apposite clausole (ovvero le cosiddette “condizioni” o “oneri”), allo scopo di venire incontro ad alcune particolari per esigenze. E’ tipico ad esempio il caso della donazione di una casa da padre a figlio, con l’onere per il quale il figlio dovrà prestare assistenza al padre.

E’ anche assai frequente la donazione di un bene immobile con riserva di usufrutto a favore di colui che dona. In buona sostanza, il donante trasferisce la proprietà del bene al donatario, ma conserva per sè l’usufrutto, che tuttavia si estinguerà automaticamente al momento del decesso, o nel termine prefissato nell’atto pubblico. Da parte sua, il donante che si è riservato l’usufrutto potrà comunque godere del bene, vivendo nell’immobile o dandolo in affitto ed incassandone il canone; d’altro canto dovrà però far fronte alle spese ordinarie ed alle tasse collegate al bene.

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La donazione è un atto talvolta soggetto a revocazione, per specifiche cause tassative di ambito etico-sociale. Infatti, può essere revocata:

Concludendo, la eventuale donazione compiuta verso i legittimari del donante è considerata dalle norme di diritto civile un vero e proprio anticipo di eredità: ciò comporta che, al momento del decesso del donante, essa dovrà essere automaticamente imputata alla quota riservata. E’ chiaro insomma che per dar luogo ad una donazione formalmente corretta, non può non farsi riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e all’apporto e consulenza di un notaio.

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