Ricorso per Cassazione inammissibile se effettuato a mezzo PEC. Ecco perchè

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Ricorso per Cassazione inammissibile se effettuato a mezzo PEC. Ecco perchè

Con una recentissima sentenza, la Suprema Corte ha detto no ai ricorsi effettuati presso il giudice di legittimità, a mezzo PEC. In verità, non si tratta di una pronuncia innovativa, in quanto la Cassazione si è posta sullo stesso solco, già tracciato da costante giurisprudenza: più sentenze hanno già sancito il divieto di uso della posta elettronica certificata per la trasmissione degli atti di parte nel processo penale. Vediamo allora, più nel dettaglio, in tema di ricorso per Cassazione.

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Il ricorso per Cassazione via Pec è inammissibile: la sentenza

La sentenza della Cassazione, cui facciamo riferimento è la n. 487 del 202. In essa si trova scritto che: “In assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni”.

Più nello specifico, la controversia su cui si è pronunciata la Suprema Corte, a seguito del ricorso per Cassazione, riguardava l’impugnazione a mezzo Pec dell’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva rigettato le istanze del proposto, in regime custodiale per altra ragione, mirate ad ottenere misure alternative alla detenzione per il titolo già in esecuzione.

Come accennato, la Corte ha dato un giudizio molto netto sulla vicenda, giacchè ha dichiarato inammissibile a priori il ricorso per Cassazione, essendo la Pec un mezzo non consentito dalla legge vigente.

La pronuncia ribadisce l’indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, per cui il ricorso via Pec, in ambito penale, non è permesso alle parti per la trasmissione dei propri atti alle altre parti, e neanche per il deposito negli uffici. La ragione è semplice: detto mezzo può essere utilizzato dalla sola cancelleria di Tribunale, per quanto riguarda le comunicazioni richieste dal PM e per le notifiche da parte dell’autorità giudiziaria.

Insomma, il punto è che non vi sono disposizioni di legge sul processo penale, che ammettano l’inoltro per via telematica degli atti: ecco perchè la Suprema Corte manifesta questo costante orientamento in tema di ricorso per Cassazione. E ciò, nonostante la pacifica equiparazione del valore legale della Pec a quello della raccomandata a/r (art. 48 Codice Amministrazione digitale).

Mancano norme procedurali che consentano detto ricorso

Ricapitolando, nel processo penale, nell’ambito delle norme sulle impugnazioni, è valevole il citato principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione dell’atto di impugnazione, di cui agli articoli 582 e 583 c.p.p. Non rispettare dette regole, conduce alla sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, come deciso dalla Suprema Corte sul ricorso per Cassazione suddetto. In altre parole, in mancanza di una norma procedurale specifica che ammetta il deposito telematico, il ricorso per Cassazione non può essere effettuato a mezzo pec.

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Per giungere alla sentenza n. 487 del 2021, la Suprema Corte ha notato che la norma procedurale specifica sul ricorso per Cassazione, è peraltro mancante anche nella normativa di emergenza. Infatti, si parla di ricorso telematico via Pec nel d. l. n. 18 del 2020, ma con riguardo ai ricorsi civili fino al 31 luglio 2020 e sulla scorta dell’adozione di un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati. Analoghe considerazioni valgono per il d. l. n. 137 del 2020, ossia il noto Decreto Ristori: non vi sono norme che rendano legittimo il ricorso per Cassazione via Pec.

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