IMU e immobile in comodato d’uso per il figlio: scatta l’esenzione?

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Tutti abbiamo sentito nominare e conosciamo l’IMU, sigla dell’Imposta Municipale Unica. Essa consiste di fatto in una tassa che ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, quantificate sui redditi fondiari collegati ad immobili non locati. Da ricordare che l’IMU si applica a partire dal gennaio 2012. 

Di seguito intendiamo rispondere ad una questione pratica che merita considerazione: scatta un’agevolazione IMU legata agli immobili dati in comodato d’uso ai figli, oppure no? Vediamolo di seguito.

IMU: che cos’è in breve 

Lo abbiamo accennato: l’Imposta Municipale Unica è stata predisposta dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011. L’IMU ha subito importanti modifiche grazie alla legge di Stabilità 2014, la quale ha disposto l’abolizione dell’imposta in oggetto sulla prima casa, tranne le abitazioni facenti parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Circa l’IMU occorre inoltre precisare e ribadire quanto segue: 

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IMU: esenzione in caso di comodato a favore del figlio?

Vediamo a questo punto il caso del comodato con il quale il genitore dà al figlio un immobile per l’uso desiderato. Ebbene, in base alle norme vigenti, sussiste un’agevolazione IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso ai figli, ma è obbligatorio che l’unità immobiliare sia sfruttata come prima casa. Ciò peraltro si lega alla logica dell’attuale impianto normativo per questa imposta. 

Nel caso in cui il comodato d’uso al figlio attenga ad un’unità immobiliare, adibita specificamente a studio professionale – non utilizzata dunque come casa – non scatta alcuna esenzione o agevolazione IMU.  

Attenzione però: nel differente caso nel quale il figlio viva nell’unità immobiliare e adibisca l’immobile anche a studio, entra in gioco un’agevolazione. Infatti, in dette circostanze si può applicare lo sconto del 50% sull’IMU, di cui al comma 747 della manovra 2020 (legge n. 160 del 2019). Nella norma si può leggere che lo sconto vale: “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale”. 

Insomma, in ipotesi del cd. uso promiscuo, e cioè se il figlio usa l’immobile come casa e come studio professionale, allora può essere applicato lo sconto IMU citato. Ma ovviamente debbono sussistere anche tutti gli altri requisiti, tra cui la registrazione del contratto e il fatto che l‘immobile in comodato d’uso non deve essere di lusso. Se invece l’immobile è esclusivamente uno studio professionale, non c’è agevolazione IMU. 

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