Tregua fiscale: novità nel Decreto Bollette. Slittamento date

Tregua fiscale: novità nel Decreto Bollette. Slittamento date

Tregua fiscale: novità nel Decreto Bollette. Slittamento date

Tregua fiscale: con il Decreto Bollette recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri cambia il calendario delle regolarizzazioni delle violazioni formali e dei ravvedimenti speciali. Quali sono le nuove date per i versamenti che permettono di mettere la parola fine alle controversie con l’Agenzia delle Entrate in maniera agevolata?

Tregua fiscale: novità nel Decreto Bollette. Slittamento date

Tregua fiscale: innanzitutto, in virtù del provvedimento viene posticipata la scadenza per gli accertamenti definibili in acquiescenza, cioè che è possibile chiudere accettando le richieste dell’ente Riscossione e dunque senza impugnare il provvedimento (mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023). In base al nuovo Decreto si hanno a disposizione 30 giorni in più, quindi, c’è tempo fino al 29 aprile 2023 per la definizione di tali atti per cui è possibile pagare un 18esimo delle sanzioni applicate alle imposte da versare.

Capitolo sanatoria degli errori formali: per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 – che possono essere regolarizzate con versamento di 200 per ciascun periodo di imposta oggetto di violazione – viene spostata la data per la prima rata dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 mentre resta fissata al 31 marzo 2024 la scadenza per la seconda rata. Slitta anche la prima rata (o unica) che riguarda i ravvedimenti operosi dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 mentre resta invariato il calendario delle rate successive.

Slittano anche le scadenze per le liti pendenti

Tregua fiscale: sempre con il Decreto Bollette viene spostata la data che riguarda la definizione agevolata delle controversie pendenti con il Fisco. Ci sarà tempo per la presentazione domanda e il pagamento del dovuto non più fino al 30 giugno ma al 30 settembre 2023. Con il provvedimento si modifica il piano di ripianamento del debito se l’importo dovuto supera i mille euro. Si potrà spalmare il versamento su un massimo di 20 rate di pari importo con le prime 3 fissate per 30 settembre, 31 ottobre e 20 dicembre 2023 e le successive per 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno.

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