Modello 730 2018: istruzioni e detrazioni del precompilato, nuova circolare

Modello 730 2018: istruzioni precompilato, nuova circolare

Modello 730 2018: istruzioni e detrazioni del precompilato, nuova circolare.

Le istruzioni operative relative al modello 730 2018 sono contenute nella circolare n. 10/2018 diffusa dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. La circolare è uscita a distanza ravvicinata dalla scadenza della presentazione del 730 precompilato. E ha come scopo quello di fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento corretto della procedura. Nella circolare si evidenziano le differenti modalità di presentazione del modello; nonché le caratteristiche principali e i vantaggi del modello precompilato. Andiamo quindi a riassumere le informazioni principali contenute nella suddetta circolare.

Modello 730 2018: cos’è e modalità di presentazione

Nel testo si legge che il modello 730 precompilato viene messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile di ogni anno. Ciascun contribuente può scaricare il modello direttamente dal sito dell’Agenzia. Per farlo avrà bisogno delle credenziali di accesso. Queste possono essere il codice Pin; l’identità digitale SPID; il Pin dispositivo Inps; e la Carta Nazionale dei Servizi. Una volta effettuato l’accesso, la domanda è la seguente. Come presentare il modello 730 precompilato? Ci sono 3 modi differenti di presentazione.

Modello 730 2018 ordinario: scadenze

La circolare dedica una voce anche al modello 730 ordinario. In questa si legge che il modello 730 ordinario può essere presentato a tali soggetti entro queste scadenze.

Si precisa inoltre che qualora il modello 730 ordinario venga presentato al sostituto d’imposta, il contribuente dovrà consegnare lo stesso modello già compilato.

Modello 730 2018: acquisizione e conservazione documentazione

La circolare dedica un capitolo all’acquisizione e alla conservazione della documentazione ai fini delle verifiche per la conformità dei dati riportati in dichiarazione. Pertanto, il contribuente dovrà conservare la documentazione originale; il CAF o professionista abilitato dovrà invece conservarne una copia; che dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate su eventuale richiesta. Per quanto riguarda il modello 730, la scheda relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nonché gli altri documenti, “possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente e conservati digitalmente”.

Modello 730 precompilato 2018: chi deve presentarlo e come fare.

Nella circolare si precisa che il modello 730 e la documentazione di supporto dovranno “essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”. Nell’eventualità in cui le deduzioni o detrazioni siano ripartite in più annualità, il termine decorrerà dall’anno di presentazione della dichiarazione che contiene l’ultima rata.

Modello 730 2018: oneri detraibili e deducibili

All’interno del modello 730 2018 vi sono oneri deducibili e detraibili. Tra questi, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro elenca i seguenti.

In più il modello 730 include anche le informazioni già contenute nelle banche dati immobiliari, pagamenti e compensazioni effettuati col modello F24; nonché le quote di detrazione (su base pluriennale) relative a eventuali spese di ristrutturazione e risparmio energetico.

Tali dati possono anche non essere inseriti nel modello 730. Ma per questo occorrerà compilare una dichiarazione di opposizione. Quest’ultima potrà essere effettuata tramite il sito web del Sistema Tessera Sanitaria; dove si potranno spuntare le voci che si vogliono escludere dall’invio dei dati. In alternativa è possibile utilizzare l’apposito modello; con una comunicazione diretta all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 2018: liquidazione

Nella circolare si ricorda che a partire dal 2014 è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta. In base alla dichiarazione si possono ottenere due risultati.

Per quanto riguarda la compilazione nello specifico, bisognerà indicare le seguenti informazioni nelle specifiche voci.

Ovviamente la liquidazione può anche essere effettuata con sostituto d’imposta. In quest’ultimo caso il sostituto dovrà effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute a titolo di saldo, acconto Irpef, addizionali e imposte sostitutive. Questo dovrà avvenire con la retribuzione di competenza del mese di luglio. Per i pensionati il periodo slitta invece ad agosto o settembre.

Infine, la gestione dei conguagli a credito da parte del sostituto può presentare le seguenti due situazioni.

Modello 730 2018: sanzioni e ravvedimento operoso

L’ultimo capitolo della circolare sul modello 730 2018 è dedicato alle sanzioni e al ravvedimento operoso. Qui si informa che il decreto legislativo n. 175/2014 ha introdotto più responsabilità per i Caf e i professionisti abilitati che appongono il visto di conformità. Con questo infatti vine garantita l’esecuzione dei controlli. E di questi si assumono le responsabilità nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate. E degli altri enti impositori.

In caso di visto infedele tali soggetti sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30% che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Ovviamente fanno eccezione quegli errori dipendenti da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Nel testo si informa che per evitare sanzioni, Caf e professionisti abilitati possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata svolta assistenza fiscale; tramite la correzione dei suddetti errori. Infine, sarà possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso tramite versamento della sanzione ridotta a un ottavo del minimo entro il 10 novembre. Qualora il contribuente rifiuti di presentare tale dichiarazione, l’imposta e gli interessi restano a carico di quest’ultimo.

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