Buoni fruttiferi postali: rendimenti mancati anno 20-30, ricorso contro Poste

Ancora i buoni fruttiferi postali al centro delle cronache, e ancora una volta per i rendimenti non rimborsati tra il 20° e il 30° anno di sottoscrizione.

Buoni fruttiferi postali rendimenti mancati
Buoni fruttiferi postali: rendimenti mancati anno 20-30, ricorso contro Poste

Parliamo spesso di buoni fruttiferi postali e sempre più spesso lo facciamo per elencare i ricorsi che i consumatori presentano contro Poste Italiane, perché si sono visti corrispondere un rendimento inferiore rispetto a quello effettivamente spettante. Di seguito la descrizione dell’ennesimo caso. Si tratta infatti del caso di una risparmiatrice che aveva sottoscritto due buoni fruttiferi trentennali della serie Q/P del valore di 1 milione di lire ciascuno. I buoni hanno maturato interessi il 31 gennaio 2017 e il 17 giugno dello stesso anno, e al momento di riscuotere la risparmiatrice si è vista consegnare in totale 6.433 euro. Nemmeno a dirlo, una cifra inferiore rispetto al dovuto.

Buoni fruttiferi postali: un nuovo caso di rendimenti inferiori

La signora ha dunque contestato il rimborso portando all’attenzione quanto scritto sul retro del titolo: ovvero un timbro riportante i tassi della Serie Q, con la scritta che testualmente recitava come segue: “più 258.150 lire per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. Il rimborso è stato inferiore perché Poste faceva riferimento al famoso decreto del 1986, ma la contestazione della risparmiatrice era più che legittima, perché si basava su quanto apposto sul retro dei titoli, soprattutto in merito al rendimento spettante dal 20° al 30° anno di sottoscrizione.

Buoni fruttiferi postali serie Q/P: cosa dice l’Arbitro Bancario Finanziario

Il caso è finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Arbitro Bancario Finanziario, che ha esaminato l’intera documentazione. Il Collegio di Milano ha pertanto constatato i seguenti elementi:

Le Poste pur affidandosi al DM, non ha posto le normali condizioni di affidamento alla risparmiatrice, che pertanto si è fidata di quanto riportato sul titolo relativamente ai tassi di interesse. Per il Collegio di Milano, pertanto, tale affidamento va tutelato.

Buoni fruttiferi postali 30 anni: rendimento 21-30° anno, la sentenza

Conformemente a quanto previsto dal citato DM del 1986, si legge nella sentenza, “i buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall’ufficio postale, mediante la timbratura in basso a destra e in alto a sinistra con la serie Q/P (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sempre sul retro risulta essere stato apposto un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall’ufficio postale manca tuttavia l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno”. Perciò, ne consegue che l’unico riferimento al rendimento dell’ultimo decennio di sottoscrizione resta “quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BFP”.

Il Collegio conclude affermando che l’intermediario non ha incorporato in modo diligente nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali riguardanti il rendimento del titolo (manca la parte relativa al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno di sottoscrizione) e pertanto tale comportamento ha creato un falso affidamento. Alla luce di quanto esposto il Collegio ha accolto il ricorso della risparmiatrice.

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