Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle

Parti comuni di un condominio: quali sono per il diritto civile e come sono classificate. La regola della presunzione di condominialità

Parti comuni dell'edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle
Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle

Abbiamo frequentemente parlato di tematiche inerenti condominio e locazioni, ed ovviamente continueremo a farlo, in considerazione della rilevanza pratica che hanno le questioni legali in questi ambiti. Più volte abbiamo utilizzato l’espressione “parti comuni“, che per la legge ha un significato ben preciso. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questo significato, onde fare chiarezza una volta per tutte ed evitare così equivoci e fraintendimenti in materia condominiale.

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Parti comuni condominiali: qual è l’articolo del Codice Civile in proposito

C’è un articolo del Codice Civile, ovvero l’art. 1117, che ha proprio lo scopo di definire e chiarire quali sono le parti comuni dell’edificio condominiale. In esso infatti vi si trova scritto che dette parti “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio“. In quanto tali, dette parti possono dunque definirsi “condominiali”. Ma quali sono in concreto queste parti? Per la risposta, richiamiamo il testo del citato articolo:

L’articolo in oggetto classifica le parti comuni in tre tipologie differenti, in base a quella che è la loro relazione con il caseggiato cui si riferiscono. Abbiamo dunque:

La presunzione di condominialità di dette parti

Secondo le regole del diritto civile, sussiste una vera e propria presunzione di appartenenza al condominio delle parti comuni dell’edificio (cd. “presunzione di condominialità”), a meno che una certa parte del caseggiato non sia espressamente attribuita in proprietà esclusiva ad uno dei condomini, in base ad un titolo. Infatti, al comma 1 del citato articolo si trova scritto: “se non risulta il contrario dal titolo“. Aprendo una breve parentesi, ricordiamo che per titolo deve intendersi l’atto o l’insieme di atti (il regolamento contrattuale o il complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o anche l’usucapione o il testamento) che hanno generato il condominio.

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Tuttavia, per sussistere, detta presunzione deve essere fondata sulla destinazione della parte comune all’uso e al godimento comune: ciò deve emergere da fattori oggettivi, vale a dire dall’attitudine della parte comune ad essere di servizio o di godimento comune. Queste sono state le conclusioni della giurisprudenza che, pertanto, fanno altresì dedurre che l’elenco sopra riportato non è tassativo, ovvero anche elementi del fabbricato, non ricompresi nella lista di cui sopra, possono essere considerati parti comuni, come già peraltro emerso in varie sentenze.

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