Orari silenzio condominio: quali sono e come rispettarli

Pubblicato il 19 Marzo 2020 alle 16:05 Autore: Claudio Garau

Orari di silenzio condominio: cosa dice la legge e a quali fonti normative il privato può fare riferimento. Il ruolo del regolamento condominiale.

Orari silenzio condominio quali sono e come rispettarli
Orari silenzio condominio: quali sono e come rispettarli

In questo periodo di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, la parola d’ordine è restare in casa, limitando il più possibile gli spostamenti, se non per comprovate necessità. Ecco allora che talune problematiche di ambito condominiale possono emergere con maggior forza, rispetto a circostanze non emergenziali. Vediamo di seguito di fare il punto su quelli che sono gli orari di silenzio in condominio, ovvero quando scattano e come rispettarli. Facciamo chiarezza.

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Orari silenzio condominio: che cosa dice la legge? L’art. 844 c.c. sulle immissioni

In effetti i rumori in condominio sono sempre una fonte di attrito tra vicini di casa: musica a tutto volume, schiamazzi, lavori di ristrutturazione e faccende domestiche svolti in orari improbabili, sono solo alcune della cause che possono portare i condomini a vere e proprie liti in tribunale. Ecco allora che diventa utile capire quali sono gli orari di silenzio e cosa dice la legge a proposito.

In effetti, bisogna subito anticipare che non esiste una vera e propria legge dello Stato, che vincoli o delimiti, in un modo o nell’altro, i rumori prodotti nel condominio. Piuttosto, è possibile che qualche regolamento comunale disponga regole specifiche e valide per il territorio del Comune: tale ipotesi però è fattibile soltanto in relazione allo svolgersi di attività commerciali o di fabbrica e non quindi domestiche.

Discorso a parte per quanto riguarda l’ambito condominiale, dato che il Codice Civile prevede certamente una disposizione in merito – l‘art. 844 – ma avente contenuti decisamente ampi e che rinviano piuttosto alla valutazione discrezionale del giudice. Il citato art. 844 c.c. sancisce infatti che non è possibile impedire al vicino di emettere rumori che possono considerarsi inclusi nella cosiddetta “normale tollerabilità”. Al primo comma dell’articolo menzionato si trova infatti che: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi“. È chiaro che il criterio della normale tollerabilità non pone – di per sé – dei limiti precisi agli orari di silenzio condominiale ed anzi, come sopra accennato, rinvia la valutazione dell’accertamento della violazione della normale tollerabilità, proprio al magistrato.

Questi infatti sarà il soggetto deputato, in caso di lite finita in tribunale, a capire se quel dato rumore fonte di controversia tra le parti sia stato eccessivamente intenso o comunque prodotto non al di fuori dei comuni orari di riposo delle persone (secondo le convenzioni sociali, dalle 22 di sera alle 7 di mattina). Avrà peso, nella valutazione del giudice, anche la collocazione del condominio in cui sono stati prodotti i rumori (un quartiere cittadino piuttosto che un paese fuori città o una zona residenziale isolata).

Pertanto, il magistrato non potrà non tener conto di quelli che sono gli orari tipici di riposo dell’uomo comune, per decidere se davvero il condomino citato in tribunale è responsabile di aver disturbato illecitamente i vicini. Meglio sarebbe allora prevedere disposizioni ad hoc all’interno del regolamento condominiale, come vedremo tra poco.

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Il regolamento condominiale come vincolo ai rumori: quali presupposti?

In questo quadro normativo in cui non esiste una legge dello Stato specifica e piuttosto è presente l’articolo del Codice Civile citato, il cui contenuto è però ampio e suscettibile di interpretazioni altrettanto ampie ed elastiche, appare davvero opportuna una disciplina specifica della questione rumori, all’interno del cosiddetto regolamento di condominio. Infatti, in esso sarà possibile stabilire, in modo chiaro e inequivocabile, gli orari di silenzio del condominio, anche secondo fasce più ampie rispetto a quella della comune consuetudine (22 di sera – 7 del mattino). È pertanto possibile vietare il rumore e imporre il silenzio anche in orari diversi, come quelli pomeridiani (ad esempio dalle 14 alle 17). In queste circostanze, ne consegue che il livello di normale tollerabilità, oltre il quale scatta la violazione, verrebbe diminuito non di poco.

Tuttavia, per aversi una disposizione condominiale di questo tipo, è necessaria l’approvazione all’unanimità del regolamento, in quanto tale vincolo vale per tutti i condomini e inquilini. In particolare:

  • l’unanimità può essere trovata in assemblea (devono quindi votare tutti i condomini, nessuno escluso);
  • oppure con l’approvazione del regolamento innanzi al notaio, all’atto di acquisto di ciascuna singola unità immobiliare (ovvero la cosiddetta unanimità raggiunta in via differita).

Concludendo, in caso di violazione di quanto incluso nel regolamento condominiale, sarà possibile trovare tutela civile laddove le molestie acustiche siano percepite soltanto dai condomini confinanti con il responsabile: in queste circostanze, sarà possibile ottenere il provvedimento di sospensione da parte del giudice e anche il risarcimento danni. Laddove invece i rumori siano percepiti da tutto il caseggiato e oltre, si entra nel penale, con il rischio di essere condannati per il reato di disturbo della quiete pubblica. In questo ultimo caso, l’interessato potrà certamente denunciare il fatto alle forze dell’ordine. È chiaro insomma che, aumentando il numero di persone disturbate dai rumori molesti, aumentino anche le chance di vedere accolte le proprie ragioni in tribunale, dato che i vicini potranno ragionevolmente rendere testimonianza in corso di causa.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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