Diritto all’oblio: gdpr Google, definizione e significato in diritto

Pubblicato il 20 Marzo 2019 alle 12:40 Autore: Caterina Porta

Diritto all’oblio: la garanzia del diritto di essere dimenticati. La responsabilità del motore di ricerca e la rpocedura per la rimozione.

Diritto all'oblio, gdpr Google, definizione e significato in diritto
Diritto all’oblio: gdpr Google, definizione e significato in diritto

Il diritto all’oblio è il diritto di essere dimenticati. In altre parole, si tratta della possibilità per un soggetto di non restare esposti alle conseguenze di azioni condannabili o discutibili da esso compiute. Queste possono derivare da fatti commessi in passato o da vicende divenute oggetto di cronaca. In sostanza, il diritto all’oblio prevede che per tutelare la propria privacy gli utenti possano cancellare dal web i dati, le foto, e i link che li riguardano. Tuttavia, sparire dal web è sempre più complicato perché rimangono le tracce dei dati caricati.

Diritto all’oblio e GDPR Google: nuovi sviluppi

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014 si è pronunciata a favore del diritto all’oblio. In particolare, la Corte ha sancito che, in virtù degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si può richiedere che determinati dati presenti sul web non vengano più messi a disposizione degli utenti di internet. La Corte ha, inoltre, stabilito che un motore di ricerca di internet è responsabile del trattamento dei dati personali.

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Come fare richiesta a Google per esercitare il diritto all’oblio

Grazie a questa sentenza ogni cittadino può chiedere al motore di ricerca di rimuovere i contenuti in questione dalle pagine web.
A tal proposito, Google ha elaborato un modulo con il quale l’interessato può richiedere la cancellazione dei dati inadeguati. Basta inserire i propri dati, l’indirizzo internet che si vuole eliminare e una copia del documento di identità. Dopodiché, Google aggiornerà il proprio sistema e in una futura ricerca quel risultato non comparirà. Tuttavia, è importante puntualizzare che non si tratta di una vera e propria rimozione. Infatti, si parla di
“de-indicizzazione” di quel risultato. Pertanto, quest’ultimo non verrà più mostrato dal motore di ricerca.

Nel caso in cui Google non accogliesse la richiesta, l’interessato può adire un giudice civile per rivolgersi al Garante della Privacy.

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