Acquisto auto e intestazione diversa dall’acquirente, come si deve fare

Pubblicato il 18 Giugno 2019 alle 18:45 Autore: Claudio Garau

E’ possibile che, in caso di acquisto auto, compratore e intestatario non siano la stessa persona? cosa dice la legge in proposito?

Acquisto auto e intestazione diversa dall'acquirente, come si deve fare
Acquisto auto e intestazione diversa dall’acquirente, come si deve fare

Chiediamoci se è possibile e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità acquistare un auto ed intestarla a persona diversa da colui che compra effettivamente il veicolo. In effetti nella giungla di norme e regole, non sempre le risposte ai propri quesiti emergono con evidenza. Cerchiamo di seguito di fare un po’ di chiarezza.

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Acquisto auto: acquirente ed intestatario possono non coincidere?

Secondo le comuni regole del diritto, è ben possibile che acquirente di un’automobile ed intestatario non siano la stessa persona. Infatti l’acquirente è colui che dà luogo e porta effettivamente a termine l’iter di compravendita del bene; mentre l’intestatario è quella persona cui è attribuita la titolarità del bene. Svariate, ovviamente le applicazioni pratiche di quest’ultimo concetto: si parla comunemente infatti di intestazione di una ditta, di un titolo di credito, di un libretto di risparmio e, pertanto, anche di un’automobile.

A questo punto chiediamoci, in concreto, come funziona il meccanismo con cui la legge ammette che acquirente di un auto ed intestatario possano non essere la stessa persona. Occorrerà fare riferimento alle regole del Codice Civile, in particolare a quelle inerenti la cosiddetta donazione indiretta. Infatti la legge consente che una persona, mossa da intento di liberalità e generosità, possa farsi carico del pagamento del prezzo con cui un determinato bene è venduto. Quindi anche il prezzo di un mezzo esposto all’autosalone. Una volta venduto, questo bene potrà essere intestato al beneficiario della donazione suddetta, che – vale la pena ricordare – è un contratto assolutamente lecito.

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In pratica, laddove, ad esempio, un genitore intenda pagare per conto del figlio il prezzo di un auto nuova e poi far sì che a quest’ultimo sia intestata, ottenendone la titolarità, potrà comportarsi in due modi differenti. O farà un bonifico diretto nei confronti della concessionaria, oppure verserà i soldi sul conto corrente del figlio in modo da consentire la compravendita del mezzo. In ogni caso, la concessionaria dell’auto – alla data di immatricolazione dell’automobile – sarà obbligata a dare il nome del figlio come intestatario del mezzo.

In conclusione, da un punto di vista strettamente fiscale, non possono sussistere preoccupazioni di sorta. È garantita, comunque, la tracciabilità del denaro utilizzato per la donazione e l’acquisto: ciò attraverso la movimentazione bancaria suddetta. Con un estratto conto, infatti, sarà sempre possibile provare che il denaro utilizzato per l’acquisto auto è stato adoperato lecitamente per una donazione, e non è frutto di alcuna evasione fiscale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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