Comodato: cos’è e a quale finalità è orientato. L’utilità di tale contratto

Pubblicato il 6 Marzo 2020 alle 16:30 Autore: Claudio Garau

Il contratto di comodato: di che si tratta e dov’è regolato. Come distinguerlo dagli altri contratti e qual è lo scopo. Chi può stipularlo?

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Vediamo di seguito di fare chiarezza sul cosiddetto contratto di comodato, disciplinato dall’art. 1803 del Codice Civile. Esso merita menzione, data la mole di applicazioni pratiche che può avere: quando prestiamo una cosa ad un conoscente o amico, diamo luogo ad un contratto di questo tipo, anche se magari non ce ne rendiamo conto. Facciamo il punto.

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Contratto di comodato: di che si tratta e dov’è regolato

In parole semplici, laddove il legislatore parla di “comodato”, si riferisce al tipico prestito di un una cosa mobile o immobile, da parte solitamente del proprietario (comodante), nei confronti del comodatario. La caratteristica essenziale del contratto di comodato è che il Codice Civile non prevede alcun corrispettivo o canone per questo prestito (gratuito), che dura un certo lasso di tempo o che è mirato ad uno specifico utilizzo del bene prestato. In caso contrario, sarà opportuno parlare non di comodato, ma di differenti ipotesi contrattuali.

La definizione di tale contratto la troviamo, come anticipato, nell’art. 1803 c.c., il quale dispone: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito“. Il comodato ha tantissime applicazioni pratiche, ben potendo riguardare la consegna di una cosa mobile come un auto, uno smartphone, un libro, oppure una cosa immobile come un appartamento o un garage. Il solo obbligo gravante sul comodatario è quello di restituire la cosa integra e nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta (a meno che il deterioramento non dipenda dall’uso normale del bene prestato). Se per la restituzione dell’oggetto non è stato predisposto alcun termine dalle parti, il comodatario deve comunque restituirlo non appena il comodante lo domandi, ipoteticamente anche dopo pochissimo tempo.

Come distinguerlo da altri contratti: la sua finalità

Il comodato è pertanto ciò che è anche chiamato prestito. Ma occorre fare attenzione: deve avere ad oggetto cose inconsumabili, altrimenti si potrà parlare di mutuo. Ed altresì il contratto di comodato differisce dal “deposito” (di cui all’art. 1766 c.c.) in quanto il comodatario può servirsi del bene, nel deposito no.

Il contratto di comodato è differente anche dal contratto di locazione, di cui all’art. 1571 c.c, a patto che il compenso o corrispettivo, eventualmente previsto, sia molto basso. In altre parole è possibile gravare il comodatario, cioè colui che si avvale della cosa prestata, con un onere e restare comunque nell’ambito del comodato, dato che va inteso come distinto da un “corrispettivo” vero e proprio. Tipico il caso del prestito della propria auto ad un amico, nell’ambito del quale quest’ultimo la rifornisca di benzina.

Dovrebbe ormai essere intuibile qual è lo scopo del comodato: tale contratto soddisfa l’interesse del comodatario di servirsi del bene prestato, senza dover pagare alcuna somma di denaro e, pertanto, il comodato può essere inteso anche come “concessione” basata su un rapporto di cortesia.

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I soggetti che possono stipularlo e i beni ricompresi in tale contratto

Concludendo, vediamo quali sono i limiti del comodato, con riferimento ai soggetti ed all’oggetto. Con riguardo ai primi, si può avere comodato laddove chi concede è proprietario, ma non solo: possono concedere un bene in prestito anche l’usufruttuario, il possessore e il semplice detentore. Viceversa, non possono concedere alcunché il sequestratario, il depositario, il creditore pignoratizio, e neanche il comodatario, senza autorizzazione del comodante. Il comodatario può essere potenzialmente qualsiasi soggetto, a patto che sia capace.

Come detto sopra, il comodato può riguardare sia cose mobili, sia cose immobili, tuttavia deve trattarsi sempre di cose in commercio. Ne sono pertanto esclusi beni ecclesiastici, demaniali e le merci di contrabbando.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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