Isee università 2020 e genitori divorziati: chi deve presentarlo?

Pubblicato il 13 Agosto 2020 alle 11:39 Autore: Guglielmo Sano

Isee università 2020 e genitori divorziati: quale attestazione della situazione patrimoniale e reddituale bisogna presentare in sede di iscrizione?

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Isee università 2020 e genitori divorziati: chi deve presentarlo?

Isee università 2020 e genitori divorziati: quale attestazione della situazione patrimoniale e reddituale bisogna presentare in sede di iscrizione all’università se i propri genitori sono divorziati o legalmente separati? Ecco le regole da seguire.  

Isee università 2020 e genitori divorziati: chi deve presentarlo?

Isee università 2020 e genitori divorziati: l’attestazione della situazione patrimoniale e reddituale è un documento fondamentale per ottenere diverse prestazioni assistenziali o riduzioni ed esenzioni dal pagamento di tasse, imposte e balzelli di vario genere. Tra i vantaggi che si possono ottenere rientrando in determinati parametri reddituali e patrimoniali attestati dalla dichiarazione Isee diversi riguardano l’iscrizione all’università: innanzitutto, si può ottenere una più o meno consistente diminuzione della retta da pagare. Tuttavia, quando ad iscriversi ad un corso di laurea è il figlio di una coppia divorziata o legalmente separata si pone il problema di chi deve presentare l’Isee. Quali regole bisogna seguire in questo caso? In primo luogo, la risposta a tale quesito cambia a seconda che il figlio che deve iscriversi all’università abbia o meno raggiunto la maggiore età.

Le regole da seguire in sede di presentazione

Isee università 2020: chi deve presentarlo quando chi si vuole iscrivere è figlio di una coppia di genitori divorziati o legalmente separati? Come si diceva, in primo luogo, bisogna prendere in considerazione l’età del figlio. Infatti, in tutti i casi in cui si deve presentare l’Isee per ottenere prestazioni o agevolazioni in generale per figli con meno di 18 anni, bisogna considerare che il minore fa formalmente parte del nucleo familiare del genitore con cui vive anche se fiscalmente a carico di entrambi o del genitore non convivente.

Invece, nel caso in cui il proprio figlio sia maggiorenne sarà da inserire all’interno del nucleo familiare della persona che lo ha in carico fiscalmente, anche se vive con un’altra. Da precisare, però, che se quest’ultimo è fiscalmente a carico di entrambi i genitori rientreranno nel nucleo familiare del genitore con cui convivono. Per quanto riguarda nello specifico l’iscrizione all’Università di figli di genitori divorziati o separati, nel modello Isee si dovrà barrare la casella “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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