Gratuito patrocinio 2021: nuovi limiti reddito e a chi spetta

Pubblicato il 3 Febbraio 2021 alle 13:40 Autore: Claudio Garau
Martello tribunale

Gratuito patrocinio 2021: nuovi limiti reddito e a chi spetta

Il tema del gratuito patrocinio 2021 è oggetto di importanti novità: infatti, salgono i limiti di reddito per beneficiare dell’assistenza legale gratuita a carico dello Stato. Il gratuito patrocinio è un concetto essenziale che si collega al diritto di difesa: ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla compatibilità o meno di esso con la mediazione civile.

Qui di seguito vogliamo segnalare quanto emerge dalla lettura del decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, relativo all’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Vediamo più nel dettaglio.

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Gratuito patrocinio: il limite di reddito sale

La novità è degna di nota, giacchè il nuovo limite di reddito è ora corrispondente a 11.746,68 euro e potrà, dunque, ottenere il beneficio del gratuito patrocinio colui che ha incassato un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, che emerge dall’ultima dichiarazione, non al di sopra di questo importo.

Si tratta di un decreto di adeguamento periodico dell’importo stabilito per legge: il valore cambia in relazione alla variabile rappresentata dal costo della vita rilevato ogni biennio dall’Istat, sulla scorta delle rilevazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In sintesi, il gratuito patrocinio permette di ottenere l’assistenza legale gratuita, a spese dello Stato, a favore dei non abbienti che vogliano promuovere un giudizio in tribunale o che invece debbano difendersi innanzi al magistrato, e il cui reddito annuo non oltrepassa una certa soglia (ad oggi 11.746,68 euro).

Chi ne ha diritto e chi no?

I limiti di reddito sono la regola generale in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia vi sono casi, in ambito penale, per i quali detti limiti non valgono ed è quindi ammesso, per le vittime di alcuni particolari reati (come ad es. lo stalking o la violenza sessuale), avere questo beneficio, indipendentemente dal fattore reddito. Chi sono in concreto gli aventi diritto al gratuito patrocinio?

Ebbene, in base al D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), possono usufruirne:

  • i cittadini italiani;
  • gli apolidi;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da intraprendere;
  • gli enti o le associazioni che non abbiano fini di lucro e non svolgano attività di natura economica.

Altri soggetti sono invece esclusi, a priori, dal beneficio del gratuito patrocinio, ossia coloro che hanno subito una sentenza di condanna definitiva per uno dei seguenti illeciti penali:

  • produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  • associazione di tipo mafioso.

Quali sono i redditi da considerare per il calcolo?

A questo punto, ci si potrebbe domandare quali sono le tipologie di reddito da prendere in considerazione per capire se si rientra oppure no nel limite considerato per il gratuito patrocinio. Ebbene, i redditi in questione sono tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Tra essi abbiamo, ad esempio:

  • redditi d’impresa;
  • redditi esenti dall’Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva;
  • redditi di capitale;
  • reddito di cittadinanza;
  • redditi fondiari;
  • redditi da lavoro autonomo;
  • redditi da lavoro dipendente.

Non solo: nel calcolo va considerato anche l’importo dell’assegno di mantenimento assegnato all’ex-coniuge, giacchè ciò che conta è la capacità economica totale del soggetto.

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Concludendo, l’interessato al gratuito patrocinio deve compilare un’istanza in carta semplice, che si può trovare presso la segreteria degli Ordini degli avvocati. Di seguito, l’istanza va depositata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) competente per territorio in ipotesi di processo civile, amministrativo o tributario. Infine, nel termine di dieci giorni, il COA renderà noto l’accoglimento, l’inammissibilità o il rigetto della domanda di gratuito patrocinio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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