Come dimostrare un licenziamento per furto? Cosa dice la legge

Pubblicato il 8 Febbraio 2021 alle 12:41 Autore: Claudio Garau
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Come dimostrare un licenziamento per furto? Cosa dice la legge

Il licenziamento può trarre origine da una molteplicità di cause, alcune dipendenti dalla volontà e dai comportamenti dei lavoratori, altre no. Tra le varie ipotesi pratiche, ve n’è una che merita qui considerazione: nella spiacevole situazione in cui sia scoperto un furto in azienda, come può tutelarsi il datore di lavoro? ossia, come dimostrare la fondatezza di un licenziamento per furto? e quali sono le norme di legge che permettono di ottenere delle prove utili? Vediamolo.

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Licenziamento per furto e videosorveglianza in azienda: le regole di riferimento

E’ importante capire – in tema di licenziamento per furto e ricerca delle prove – la differenza tra i controlli a distanza non autorizzati, nei confronti dei lavoratori, e le modalità per agire per tutelare i beni facenti parte del patrimonio aziendale.

La legge vigente ammette la possibilità della videosorveglianza nei luoghi di lavoro, ma a precise condizioni. Infatti l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in linea generale impedisce, in ufficio e nei luoghi di lavoro in generale, l’uso di impianti e dispositivi audiovisivi di controllo a distanza, ossia la videosorveglianza. Vi sono però delle eccezioni in ipotesi di:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • tutela della sicurezza del lavoro;
  • tutela del patrimonio aziendale.

Infatti, in questi casi, sussiste possibilità di installare legalmente gli impianti onde evitare rischi di licenziamento per furto, ma a condizione che vi sia stato, anteriormente, un accordo con i sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

E’ intuibile perchè lo Statuto dei lavoratori preveda norme di questo tipo: la necessità è quella di impedire all’azienda e al capo di munirsi di apparecchi di videosorveglianza, al mero scopo di spiare i dipendenti, per controllare ogni minuto lo svolgimento delle mansioni, invadendo indebitamente le libertà personali dei lavoratori subordinati.

L’ulteriore obbligo di affissione del cartello di avviso

La sfera dei diritti dei lavoratori è ulteriormente garantita da una ulteriore previsione normativa: infatti, anche laddove l’uso della videosorveglianza si compia in piena legittimità, ovvero per gli scopi sopra elencati e con le citate autorizzazioni, è comunque obbligatoria anche l’affissione di un cartello di avviso. Quest’ultimo ha la finalità informativa di rendere noto ai dipendenti il possibile controllo a distanza, durante la permanenza sul luogo di lavoro e l’esercizio delle mansioni.

Ecco allora che, in materia di furti in azienda, raccolta prove e possibile licenziamento, si evidenzia un limite non irrilevante: infatti, i cartelli dissuadono i possibili ladri ma, allo stesso tempo potrebbero spingere il malintenzionato a rubare quando non ha la sensazione o la certezza di non essere spiato.

Installare una telecamera di nascosto è legale?

A questo punto, ci si potrebbe giustamente domandare se esistono delle circostanze per le quali è ammesso installare una telecamera segretamente, ossia senza informare i dipendenti. Lo scopo evidente è quello di avere maggiori chance di individuare eventuali furti e procedere così al licenziamento. Ebbene, secondo un recente provvedimento della Cassazione, ciò è possibile.

Tuttavia, vi deve essere un sospetto concreto e fondato dell’attività criminosa di uno o più dipendenti, dediti a rubare in azienda di nascosto. In particolare, l’installazione in segreto potrà aversi senza il preventivo confronto con i sindacati né la procedura di autorizzazione tramite Ispettorato del lavoro. Ovviamente non necessario il cartello di avviso di cui sopra.

In caso di ‘controlli difensivi’, ossia quelli mirati a scoprire possibili furti e o danni al patrimonio aziendale, la telecamera allora potrà certamente essere installata di nascosto ed in via autonoma dal datore di lavoro. Così ha stabilito la Suprema Corte, in deroga dunque all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

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Attenzione però: detti controlli difensivi non devono essere effettuati a caso o con mere finalità preventive. In buona sostanza, vi deve essere – sempre e comunque – un principio di prova da cui poter desumere la probabile commissione di un reato o di più reati ai danni del patrimonio aziendale. E va pur rimarcato che, in linea generale, anche detti legittimi controlli ‘di nascosto’ non potranno essere così pervasivi e prolungati, da violare ripetutamente la sfera di privacy dei dipendenti, durante l’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

Ecco allora che, in questa maniera, il datore di lavoro potrà installare apparecchiature di videosorveglianza di nascosto, senza rispettare nessuna particolare condizione, se non il principio di prova sopra accennato. Così potrà eventualmente scoprire furti in azienda, raccogliere prove schiaccianti come le immagini che ritraggono la persona mentre ruba, e procedere così al licenziamento per giusta causa del responsabile o dei responsabili.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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