Congedo parentale: quanto dura e come prendere dei giorni

Pubblicato il 9 Febbraio 2021 alle 11:48 Autore: Claudio Garau
Disconoscimento paternità cos'è, come domandarlo e perchè

Congedo parentale: quanto dura e come prendere dei giorni

I genitori-lavoratori devono ricordare che la legge riserva loro una serie di misure di garanzia, e tra queste il cosiddetto congedo parentale INPS, ossia una sorta di permesso che consente alle persone occupate di trascorrere più tempo con i figli. Qui di seguito vogliamo vederlo più da vicino, chiarendo quanto tempo può durare e come si fa per ottenerlo. Ecco i dettagli.

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Congedo parentale: di che si tratta in concreto?

Il congedo parentale è uno strumento molto utile per le lavoratrici che restano incinte e diventano madri in un periodo in cui lavorano. Infatti, tra i diritti della lavoratrice neo-mamma contemplati dalla legge, sussiste la possibilità di avvalersi di specifici permessi dopo la fine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Ma attenzione: non solo la madre può servirsi di tale mezzo di tutela, giacchè ambo i genitori hanno diritto al congedo parentale.

In particolare, il congedo parentale INPS consiste in un lasso di tempo di astensione eventuale dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratori. Detto congedo può essere domandato ed ottenuto dopo la fine del congedo di maternità obbligatorio e fino al compimento di 12 anni di età del bambino.

Il congedo parentale può essere fatto valere sia in modo continuativo nel tempo che in maniera frazionato. E’ possibile usufruirne anche a ore.

La legge vigente disciplina l’istituto dettagliatamente: infatti fonte di riferimento è il d.lgs. n. 151 del 2001, ossia il Testo unico sulla maternità e paternità e successive modifiche e integrazioni. Ma anche i CCNL possono includere disposizione ad hoc, di maggior garanzia. Proprio come la maternità anticipata per gravidanza a rischio non è prestazione che scatta in automatico, ma va fatta domanda specifica da parte del genitore interessato.

Qual è la durata del congedo?

Come accennato, ambo i genitori possono scegliere di avvalersi del congedo parentale INPS nei primi 12 anni di vita del figlio, per un periodo corrispondente a:

  • 6 mesi al padre lavoratore subordinato;
  • 6 mesi per la madre lavoratrice subordinata (dopo la citata astensione obbligatoria);
  • 10 mesi nel caso di un solo genitore (morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio oppure affidamento ad un solo genitore).

Il congedo parentale in oggetto può essere fruito dalla lavoratrice e dal lavoratore neo-genitori per un lasso di tempo massimo di 10 mesi, considerato cumulativamente per ambo i genitori, a partire dal termine del periodo di astensione obbligatoria di maternità.

Per quanto riguarda, nello specifico, la lavoratrice donna che, nello svolgimento del rapporto di lavoro, rimane incinta e diventa madre, questa deve per legge astenersi obbligatoriamente dalla prestazione lavorativa per un periodo totale di 5 mesi.

Come detto più sopra, è soltanto al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, che la lavoratrice madre e il lavoratore padre possono appunto sfruttare un periodo di astensione dal lavoro supplementare, che prende il nome di congedo parentale o anche maternità facoltativa.

A quanto ammonta l’indennità prevista per il congedo parentale?

Il meccanismo del congedo parentale permette non soltanto di stare più tempo con il figlio o i figli, ma anche fa scattare il diritto ad un’indennità economica a carico dell’Inps sostitutiva, in parte, della retribuzione, giacchè chi usufruisce del congedo, non si reca al lavoro.

Attenzione però a distinguere: infatti, se nell’ipotesi del congedo obbligatorio per maternità, l’indennità versata dall’Inps corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera, in ipotesi del congedo parentale l’indennità corrisponde invece al 30% della retribuzione media giornaliera per il lavoratore, avendo come riferimento il periodo di paga subito precedente all’inizio del congedo.

Vi è un’altra limitazione degna di nota: infatti, il diritto a percepire l’indennità può sussistere, al massimo, fino al compimento di 8 anni di vita da parte del bambino oppure entro l’ottavo anno dall’arrivo del minore in famiglia in ipotesi di affidamento o adozione. Dopo, il congedo può essere fruito ma senza che il genitore abbia diritto ad alcuna indennità economica.

Sebbene l’indennità in oggetto sia formalmente versata dall’Inps, è il datore di lavoro ad anticiparla in busta paga, rispettando le tipiche scadenze. Di seguito, sarà portata a conguaglio con i contributi previdenziali che l’azienda deve all’Istituto di previdenza.

Come fare domanda?

Per servirsi di questi periodi di assenza comunque pagata, l’interessato deve fare domanda all’INPS, secondo una delle seguenti modalità:

  • personalmente nell’area riservata all’iscritto sul sito INPS se in possesso di PIN dispositivo (o SPID o CNS);
  • tramite il contact center dell’INPS, chiamando l’803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • attraverso i patronati.

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Attenzione però: una copia della domanda in oggetto deve di seguito essere data al datore di lavoro per giustificare le prossime assenze e per il calcolo di quanto spettante.

Concludendo, è opportuno menzionare una possibilità alternativa al congedo parentale, mirata anch’essa a favorire le relazioni tra genitori e figli. Infatti, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 2015 sono stati introdotti utili supporti alla genitorialità, come ad esempio la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione totale di orario pari al 50%, per una sola volta. Insomma, si tratta di utili previsioni normative che da un lato permettono di stare più vicino ai figli, e dall’altro salvaguardano il rapporto di lavoro in essere.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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