Legge regionale Valle d’Aosta sul covid: arriva lo stop della Consulta

Pubblicato il 25 Febbraio 2021 alle 12:01 Autore: Claudio Garau
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Legge regionale Valle d’Aosta sul covid: arriva lo stop della Consulta

Una decisione assai significativa, da parte della Corte Costituzionale, è stata recentemente emessa. Ci riferiamo al provvedimento con cui la Consulta di fatto accoglie il ricorso del Governo contro la legge regionale anti-Dpcm della Valle d’Aosta, approvata lo scorso dicembre. I magistrati hanno dunque ribadito quanto già delineato il giorno 14 gennaio in via cautelare e provvisoria, quando infatti stopparono le regole regionali. Fu proprio Giuseppe Conte, durante il periodo del suo Governo, a rivolgersi alla Consulta e, ora a distanza di qualche mese, questo giudice gli dà ragione. Vediamo più nel dettaglio.

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Legge regionale Valle d’Aosta: il comunicato stampa della Consulta

Il principio generale evidenziato dalla Corte Costituzionale è molto chiaro: in buona sostanza, il coronavirus costituisce una pandemia diffusa in quasi tutto il mondo e perciò, per reagire ad esso, non possono che essere utilizzate regole, strumenti e misure riconducibili alla normativa statale.

D’altronde, la Consulta non ha fatto che ribadire già quanto espresso poco più di un mese fa: il 14 gennaio, come accennato, i giudici costituzionali bloccarono in via cautelativa e provvisoria la legge regionale valdostana, che permetteva aperture alle attività legate al turismo del luogo, nonostante i dpcm del Conte bis dicessero qualcosa di ben diverso.

Ecco dunque come va inquadrato il rapporto Stato-Regioni in tema di coronavirus. Ce lo ricordano i magistrati della Corte Costituzionale, che ben conoscono la Carta entrata in vigore nel 1948.

La sintesi del ragionamento adottato per decidere il ricorso, è contenuta nel comunicato stampa che precede la sentenza. Citiamo di seguito le parole chiave: “La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da Covid 19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale“.

Parafrasando il già chiaro testo appena menzionato, le Regioni – compresa dunque la Valle d’Aosta – non possono adottare misure differenti da quelle dello Stato centrale, a meno che non sia quest’ultimo a costituire una deroga e a concedere che le Regioni possano adottarne alcune.

I limiti delle leggi regionali in tema di coronavirus

Un tema che riguarda tutti, italiani, stranieri, cittadini ed extracomunitari non può essere riservato alla legislazione regionale esclusiva. Anzi, è il contrario: il legislatore regionale non ha diritto di invadere il campo di azione del legislatore nazionale.

Come detto, la pandemia costituisce un fenomeno globale, per cui le regole di emergenza sanitaria non possono che essere di competenza ‘esclusiva’ dello Stato. E non rileva affatto che il legislatore regionale valdostano abbia autonomia speciale in fatto di leggi: deve fare un passo indietro e lasciare che sia Roma a dettare le regole.

Appunto, la recente decisione ricalca i contenuti del provvedimento di metà gennaio, con cui fu sospesa provvisoriamente l’efficacia della legge regionale valdostana del 9 dicembre che aveva consentito l’apertura di attività come bar, ristoranti e impianti per lo sci, sovrapponendosi e di fatto contrastando i dpcm Conte. In particolare, erano già stati evidenziati due rischi: da un lato per la salute dei cittadini, dall’altro per l’interesse pubblico.

D’altronde – com’è facilmente intuibile – la materia della profilassi internazionale è di competenza esclusiva dello Stato, non delle regioni o di una legge regionale. Piuttosto, eventuali diversificazioni regionali sono ammesse ma soltanto “nel quadro di una leale collaborazione tra Stato e Regioni“, laddove il legislatore nazionale conceda alle Regioni di prendere parola sul tema pandemia e misure di contrasto. 

La Consulta, occupandosi del ricorso del Governo, aveva infatti avuto modo di notare che una legge regionale “sovrapponendosi alla normativa statale, espone di per se stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore“.

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Per il Presidente della Val d’Aosta la legge andava incontro ai bisogni del territorio

Ricapitolando, la questione emersa durante il precedente Governo con un ricorso ad hoc alla Corte Costituzionale, era stata poi discussa il 23 febbraio in udienza pubblica. La sentenza dei giudici costituzionali è arrivata a seguito della camera di consiglio del giorno dopo. Ma il Presidente della Valle d’Aosta non accoglie positivamente la decisione e si difende così: “In questi mesi la Valle d’Aosta ha raggiunto risultati eccezionali nella limitazione della diffusione della pandemia: ribadiamo che la legge 11 aveva lo scopo di adattare le indicazioni nazionali per la gestione dell’emergenza sanitaria alle peculiarità del territorio valdostano”. Ha poi aggiunto: “Mettiamo al primo posto la salute dei valdostani, rivendicando però il nostro diritto a costruire un’azione efficace per la nostra realtà“. La tesi della Consulta ha avuto però un differente fondamento e ha riconosciuto le ragioni del ricorrente.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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