Caso Eternit, la Cassazione: “Reato prescritto, nessun risarcimento”

Pubblicato il 23 Febbraio 2015 alle 17:39 Autore: Alessandro Genovesi
eternit e amianto

Si chiude con un nulla di fatto il processo Eternit. Dopo la requisitoria del novembre scorso, con cui il procuratore aggiunto della Corte di Cassazione Francesco Iacoviello  la Suprema corte ha depositato le motivazioni di assoluzione del magnate Stephan Schmidheiny, proprietario dell’Eternit. Le principali cause che hanno garantito impunità e ingiustizia alle famiglie di decine di vittime sono principalmente due, entrambe molto gravi: il decorso della prescrizione e l’errata qualificazione giuridica del reato.

La prescrizione

In relazione al troppo tempo trascorso, i giudici di ultima istanza non hanno fatto altro che recepire quanto già illustrato da Iacoviello. L’effetto nocivo delle polveri d’amianto era ormai acclarato già “a far data dall’agosto dell’anno 1993” anno in cui la lavorazione del materiale tossico era stata “definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”. “E da tale data – si legge nelle motivazioni – a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti per la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005 (legge Ex-Cirielli, ndr)”.

Gli ermellini hanno poi chiarito come il reato di disastro ambientale sia stato consumato fino al 1986. “La consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri d’amianto prodotte dagli stabilimenti” gestiti da Schmidheiny e cioè “non oltre il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo”. A partire da quella data gli stabilimenti dell’Eternit cessarono la produzione e quindi la diffusione delle polveri d’amianto.

amianto eternit

L’errata qualificazione del reato

La prescrizione non è però l’unica causa della mancata condanna di Schmidheiny. La Cassazione si è infatti soffermata sul capo d’imputazione individuato e perseguito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. In particolare si tratta del reato previsto dall’articolo 434 del codice penale “Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi”.

Sotto questo aspetto la Suprema corte ha rilevato come vi sia stata, da parte dei precedenti giudici, un errore sulla qualificazione del reato, la cui pena massima (12 anni) è troppo lieve per i disastri legati alla vicenda Eternit.  Uno schema sanzionatorio giudicato “insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contrario al buon senso”.

Gli ermellini hanno quindi sottolineato come il “Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio“.

Le conseguenze

Le conseguenza della pronuncia della Suprema corte sono presto dette: cadono tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni. I familiari delle vittime, quindi, non riceveranno alcunché. “Il codice di procedura penale lega la potestà del giudice penale a provvedere sulle domande civili all’esistenza di una sentenza di condanna agli effetti penali, almeno di primo grado”. Nel caso in esame, invece, “la prescrizione è intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado”.

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L'autore: Alessandro Genovesi

Classe 1987, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Udine, è da sempre appassionato di politica e di giornalismo. Oltre ad essere redattore di Termometro Politico, collabora con il quotidiano Il Gazzettino Su twitter è @AlexGen87
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