Italicum: Ecco cosa prevede la nuova legge elettorale

Pubblicato il 4 Maggio 2015 alle 18:56 Autore: Redazione

L’Italicum è stato approvato. Il premier Matteo Renzi ha vinto la battaglia. Ma cosa prevede la nuova legge elettorale? Ce lo spiega in modo dettagliato la Camera dei Deputati.

Il 27 aprile 2015 l’Assemblea della Camera ha avviato l’esame della proposta di legge di riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati (A.C. 3-bis-B). Il testo all’esame è stato già approvato dal Senato in prima lettura e non modificato dalla Commissione in sede referente.

Gli elementi qualificanti del nuovo sistema elettorale (A.C. 3-bis-B) sono i seguenti:

  • la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta in complessivi 100 collegi plurinominali;
  • a ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra tre e nove. La determinazione dei collegi è disposta con un decreto legislativo del Governo, da emanare secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge entro il termine di 90 giorni;
  • disposizioni speciali riguardano le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali;
  • i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale;
  • accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche);
  • alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi;
  • qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti;
  • alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi;
  • non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste tra i due turni di votazione;
  • i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto;
  • si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista;
  • viene introdotto l’obbligo per i partiti che intendono partecipare alle elezioni di depositare lo statuto;
  • le liste elettorali sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati; l’elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. ‘doppia preferenza di genere‘), tra quelli che non sono capolista: sono infatti proclamati eletti dapprima i capilista nei collegi (cd. capilista ‘bloccati’), e successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
  • con la finalità di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati – in ciascuna lista – in ordine alternato per sesso; al contempo, i capilista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento;
  • nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capilista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi;
  • sono stabilite modalità per consentire ai cittadini temporaneamente all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo le modalità che saranno definite di intesa tra i ministri competenti.

Le nuove disposizioni per l’elezione della Camera dei deputati si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

(testo ripreso dal sito della Camera dei Deputati)

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