Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso al cointestatario in caso di morte

Pubblicato il 18 Maggio 2018 alle 13:51 Autore: Daniele Sforza
Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso in caso di cointestatario deceduto

Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso al cointestatario in caso di morte.

Una delle domande più frequenti sui buoni fruttiferi di Poste Italiane riguarda le conseguenze del decesso di uno dei cointestatari del buono. Mettiamo il caso che un buono appartenga a due intestatari contemporaneamente e uno dei muore. Cosa succede in questo caso? In merito bisogna far riferimento alla giurisprudenza, e in particolare a una sentenza sancita dalla Corte di Appello di Milano. Si parla nello specifico di buoni con clausola Pfr, ovvero la “clausola di pari facoltà di rimborso”. Per ottenere il rimborso del buono, risulta infatti sufficiente la semplice autocertificazione del decesso da parte dell’altro cointestatario. Ma procediamo con ordine e vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Buoni fruttiferi con clausola Pfr: cointestatario deceduto, cosa succede?

Sulla questione bisogna anche guardare la guida pubblicata sul sito della Cassa Depositi e Prestiti. Infatti, qui si legge quanto segue. “Per i Buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo emessi dal 5.9.2005, l’Ufficio Postale non procede al rimborso; sia in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia in presenza di opposizione scritta al rimborso da parte di uno dei cointestatari; o di uno degli eredi del cointestatario deceduto; o del rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato. E ciò solo nel caso in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari”.

Adesso facciamo riferimento alla giurisprudenza. E in particolare alla sentenza della Corte di Appello di Milano che si riferisce ai buoni fruttiferi postali con rimborso Pfr; che siano stati “emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000”.

Il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione. E consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono; comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.

Rimborso Buoni fruttiferi: le sentenze

Sempre rifacendoci alla giurisprudenza in merito al rimborso dei buoni fruttiferi, sono presenti diverse disposizioni di legge, come le elenca anche Studio Cataldi. A cominciare dagli articoli 171 e 178 del DPR 156/1973, che recitano rispettivamente quanto segue. “Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi; rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”. E “I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”.

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Inoltre si deve far riferimento anche all’articolo 208 (comma 1) del DPR 256/1989. Nel quale si legge: “I buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione, per capitale e interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all’atto dell’emissione”. Infine l’ultima normativa in merito fa riferimento all’articolo 1 (comma 3) del Decreto 19/12/2000. In questo si legge che “i buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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