Congedo straordinario Legge 104: quando non serve la residenza

Pubblicato il 8 Novembre 2018 alle 06:30 Autore: Guglielmo Sano
Permessi Legge 104 negati, i casi limite e quando spettano

Congedo straordinario Legge 104: quando non serve la residenza

Congedo senza residenza per Legge 104, quando si ha


I lavoratori che assistono un famigliare portatore di handicap hanno diritto a un congedo straordinario retribuito; esso può avere una durata massima di due anni per l’intero corso della vita lavorativa. D’altra parte, non è obbligatorio usufruirne in un’unica soluzione. Infatti, può essere frazionato anche in mesi; settimane; giorni; però, per richiederlo è comunque necessario essere in possesso di una serie di requisiti. Infatti, la domanda potrà essere inoltrata all’Inps solo se il familiare è titolare di legge 104. Inoltre, il lavoratore che richiede il congedo retribuito deve risultare convivente con il famigliare portatore di handicap bisognoso di assistenza.

Legge 104: necessaria la coabitazione per richiedere il congedo retribuito

Quindi, c’è un modo per usufruire del congedo straordinario senza coabitazione col famigliare che necessità assistenza?

In teoria, no. Tuttavia, bisogna precisare che questo requisito non deve essere soddisfatto per forza con un cambio di residenza. Per esempio, se si vive in un comune diverso da quello in cui risiede il famigliare da assistere è possibile chiedere l’iscrizione al registro della popolazione comunale temporanea. Detto ciò, per farlo è necessario abitare in due comuni diversi; d’altro canto, è impossibile usufruire del congedo straordinario vivendo nello stesso comune ma a due indirizzi diversi. Ciò considerato anche che, in breve, non si può essere iscritti all’anagrafe temporanea di un comune e a quella normale allo stesso tempo.

L’Inps ha precisato tale aspetto in una circolare risalente al 2013. Quindi, l’ente previdenziale chiariva che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio”; ma “previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica”. Dunque, “dell’eventuale dimora temporanea”; in particolare, nel caso in cui sia “diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile”.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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